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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25550/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Il ricorrente deduce: 1) carenza di prova circa la falsificazione delle reversali dei bonifici e quindi inesistenza del dolo richiesto per la truffa (contestando l'inquadramento come reato penale anziché inadempimento civile o insolvenza fraudolenta); 2) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancato avviso e mancata possibilità di manifestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva; 3) illegittima revoca, da parte della Corte territoriale, dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi con pregresse sentenze, senza la necessaria verifica documentale circa la conoscenza di tali concessioni da parte dei giudici che le pronunciarono.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (ritenuti rispettivamente reiterativi/generici e manifestamente infondati) e ha accolto il terzo motivo. In particolare la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con le sentenze del 22/05/2007 e del 09/06/2007, ritenendo che la Corte territoriale non avesse effettuato la necessaria verifica documentale (acquisizione degli atti) per accertare se le cause ostative fossero note ai giudici che concessero il beneficio. Per il resto (conferma della condanna per truffa) la decisione impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato nel motivo sulla truffa: la Corte ha ritenuto che, nonostante l'assenza di prova della falsificazione delle reversali, risultassero provati artifici e raggiri e l'elemento soggettivo del dolo attraverso la serie di condotte e le dichiarazioni della persona offesa

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 640 nella prospettazione del ricorrente; la Corte ha valutato il complesso probatorio nel senso della sussistenza degli elementi di truffa

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il consenso dell'imputato alla sostituzione di pena detentiva breve deve essere espresso al momento della lettura del dispositivo e non è ammessa una istanza di rinvio per manifestare successivamente il consenso; l'imputato deve poter acconsentire personalmente o tramite procuratore speciale in quel momento

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della revoca del beneficio: se la revoca si fonda su cause ostative previste da questa norma, il giudice che revoca deve verificare specificamente se tali cause erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti numerici per la concessione del beneficio; la Corte ha censurato l'assenza di motivazione circa la conoscenza di precedenti concessioni da parte dei giudici che le pronunciarono

  • artt. 597, comma 3 e 674, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Citati in rapporto alle criticità procedurali segnate dal ricorrente circa la revoca del beneficio; la decisione evidenzia l'onere del giudice di compiere verifiche documentali quando la revoca riguarda benefici concessi in giudizi definiti

Massime di principio

  • Quando si contesta la sussistenza della truffa, l'assenza di prova di un singolo elemento materiale (es. falsificazione di documenti) non esclude automaticamente il dolo se il giudice può desumerlo da altri indizi, dalle condotte complessive e dalle dichiarazioni della persona offesa; occorre valutare la sussistenza di artifici e raggiri nel loro complesso
  • La richiesta di trasformazione o sostituzione di pene brevi ex art. 545-bis c.p.p. richiede il consenso espresso nel momento processuale opportuno (alla lettura del dispositivo); l'assenza fisica dell'imputato o la mancanza di procura speciale possono precludere la manifestazione di consenso se non provveduto in modo conforme
  • La revoca di benefici (es. sospensione condizionale della pena) concessi con sentenze definitive richiede che il giudice dell'impugnazione verifichi documentualmente se le cause ostative erano o meno note ai giudici che concessero il beneficio; in mancanza di acquisizione degli atti dei procedimenti originari la revoca può essere annullata
  • In casi simili è fondamentale per la difesa richiedere l'acquisizione degli atti dei precedenti giudizi quando la revoca riguarda benefici concessi in sentenze ormai definitive, e contestare l'assenza di motivazione specifica sulla conoscenza delle circostanze ostative
  • La distinzione tra inadempimento civile, insolvency fraud e truffa penale dipende dall'accertamento del momento dell'intenzionalità ingannevole: se era presente sin dall'origine il progetto ingannevole e sono stati posti in essere artifici per mantenere l'apparenza di correttezza, può sussistere il reato di truffa

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