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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36720/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (familiare)

La controversia

La lite trae origine dalla nomina, da parte del Tribunale, di una delle sorelle quale amministratrice di sostegno del padre, con poteri anche di gestione finanziaria e obbligo di rendiconto semestrale. Dopo il decesso del padre, il rendiconto fu depositato con ritardo. L'altra sorella agì per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una gestione patrimoniale scorretta, denunciando anomalie, incongruenze ed eccessività di varie voci di spesa, nonché la mancanza di idonea documentazione. In appello la domanda era stata respinta perché, pur a fronte della tardività del rendiconto, le prove acquisite mostravano che le somme erano state effettivamente impiegate per le esigenze del padre. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: con il primo ha censurato il presunto travisamento della prova e l'erronea ammissione della prova testimoniale su voci non riportate nel rendiconto; con il secondo ha denunciato motivazione illogica e contraddittoria, contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato testimonianze ritenute inconciliabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili perché diretti, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del prudente apprezzamento riservato al giudice di merito. La Corte ha ribadito che la scelta delle fonti del convincimento, la verifica dell'attendibilità e la selezione delle prove ritenute decisive spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo i casi tassativi previsti dalla legge. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti, se fonda il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili. Poiché il ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare una pretesa violazione dei criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove appartiene al giudice di merito, il quale può scegliere liberamente le risultanze ritenute decisive, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente come parametro di legittimità della dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché incentrata su profili di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato unitamente alla dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che sussistesse un vizio deducibile in cassazione, trattandosi di critica alla ricostruzione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare vizi motivazionali; la Corte ha reputato la censura diretta al riesame del merito e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: il controllo della Cassazione non si estende al prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti controversi.
  • Il giudice di merito che fondi la decisione su alcune prove ritenute più convincenti non è tenuto a confutare espressamente tutti gli altri elementi probatori non accolti, anche se dedotti dalle parti.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono ammissibili quando, in concreto, mirano soltanto a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle testimonianze compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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