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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26921/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento ritenendola contraria alle disposizioni dell'art. 3 del d.l. n. 2/1986. La CTP aveva accolto il ricorso compensando le spese; la CTR, in appello, aveva condannato l'agente della riscossione a rifondere al contribuente le spese di entrambi i gradi, liquidandole in euro 200 per il primo grado e euro 300 per l'appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, perché la CTR avrebbe liquidato le spese in modo cumulativo e onnicomprensivo, al di sotto dei minimi tariffari, senza adeguata motivazione sulle eventuali eliminazioni o riduzioni delle voci. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la ritualità della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla nullità della notifica al difensore del precedente agente, ma rilevando che nel caso concreto la notifica era stata eseguita presso la sede dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo solo in parte. Ha affermato che, quanto al primo grado, la CTR aveva liquidato un importo inferiore al minimo tariffario applicabile; inoltre ha condiviso la censura sulla liquidazione onnicomprensiva delle spese, poiché non risultavano considerati esborsi e rimborso delle spese generali. Ha invece confermato la liquidazione di euro 300 per l'appello, perché superiore al minimo previsto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità, con necessità di uniformarsi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 2/1986

    richiamato come parametro di illegittimità della cartella impugnata nel giudizio di merito, senza ulteriore specificazione nel testo

  • art. 1 d.l. n. 193/2016

    norma che ha disposto la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del nuovo ente, escludendo l'operatività dell'ultrattività del mandato del precedente difensore ai fini della notifica

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    consente lo scostamento dai parametri tabellari, anche al di sotto o al di sopra dei limiti, purché sia resa specifica motivazione

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    richiamato insieme all'art. 4 quale parametro per la liquidazione delle spese professionali

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    il giudice può superare i limiti derivanti dalle percentuali di scostamento, ma deve motivare in modo specifico

  • d.m. n. 55/2014

    la liquidazione dei compensi deve rispettare minimi e massimi tabellari; non vi è vincolo ai valori medi, ma lo scostamento ulteriore richiede motivazione

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55/2014 il giudice non è vincolato ai valori medi tabellari, ma deve collocare il compenso tra minimo e massimo; lo scostamento ulteriore, in aumento o in diminuzione, richiede una motivazione specifica e controllabile.
  • La liquidazione delle spese in misura inferiore al minimo tabellare è illegittima se non sorretta da una motivazione idonea e se comporta il superamento dei limiti consentiti dai parametri applicabili.
  • La trattazione del processo integra, di per sé, il presupposto per il riconoscimento del compenso della relativa fase anche in assenza di istruttoria probatoria.
  • La liquidazione delle spese processuali non può essere effettuata in modo meramente onnicomprensivo quando ciò comporti l'omessa considerazione di voci autonome come esborsi e spese generali, salvo che la decisione dia conto in modo coerente della loro inclusione o esclusione.
  • Nel giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'originario agente della riscossione non è validamente eseguita presso il difensore nominato dal precedente ente, perché l'ultrattività del mandato non opera rispetto al subentro imposto dalla legge; l'eventuale invalidità è però sanabile con costituzione spontanea o rinnovazione della notifica presso la sede o la PEC del nuovo ente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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