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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4925/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha dichiarati responsabili del reato di furto pluriaggravato. Hanno sollevato quattro motivi unificati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (in particolare per l'escussione del teste Ferrigno Pasquale mai sentito in primo grado); 2) carenza di prova e vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (violenza sulla cosa ed esposizione alla pubblica fede); 3) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4 c.p. o applicazione dell'art. 131-bis c.p. per assenza di elementi sul valore del bene sottratto; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis, comma 3 c.p. e contestazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi in gran parte ma ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo (nessun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria: il giudice d'appello ha discrezionalità ex art. 604, comma 6, c.p.p. e l'istruttoria già raccolta era ritenuta sufficiente) e infondati il terzo e il quarto motivo (valutazione corretta sulla non tenuità del danno e applicazione corretta dei criteri di cui all'art. 133 c.p.). Tuttavia la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione circa le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., perché le risultanze istruttorie non dimostravano la violenza sulla cosa né l'esposizione alla pubblica fede; perciò ha annullato la sentenza limitatamente alle statuizioni concernenti tali aggravanti e ha rinviato per nuovo giudizio sulla sola questione alla Corte d'Appello di Napoli. Il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 604, comma 6, cod. proc. pen.

    "Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito"

    Il giudice di appello ha facoltà discrezionale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria solo se occorre; non è obbligatorio disporla ogni volta che annulla una declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    A differenza dell'art. 604, in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per valutazione della prova dichiarativa la rinnovazione è obbligatoria ('il giudice dispone'), senza discrezionalità.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per distinguere i rimedi applicabili dopo una declaratoria di estinzione del reato; la Cassazione ha fatto riferimento a questa disciplina nel chiarire il diverso regime procedurale rispetto all'assoluzione.

  • art. 530, cod. proc. pen.

    Norma collegata alla sentenza di proscioglimento (assoluzione) e alla sua disciplina processuale; citata per contrasto con la fattispecie di estinzione per prescrizione.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Aggravanti contestate (violenza sulla cosa e esposizione alla pubblica fede). La Cassazione ha qualificato la motivazione della Corte territoriale come formale e non supportata da concreti riscontri probatori, rendendo necessario annullare e rinviare la decisione su tali circostanze.

  • art. 62, comma 4, cod. pen.

    Attenuante per il valore modesto della cosa o per particolare tenuità del danno; la Corte territoriale ha valutato che il valore stimato (circa €3.000) e le circostanze del fatto non soddisfacevano i requisiti per riconoscerla.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; implicitamente esclusa dalla Corte territoriale in quanto mancavano gli elementi che configurano la tenuità nella sua complessità.

  • art. 62-bis, comma 3, cod. pen.

    Riformulazione dell'attenuante che esclude rilevanza allo stato di incensuratezza: la Corte ha osservato che lo stato di incensuratezza non è più di per sé circostanza valutabile rilevante per riconoscere attenuanti.

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha applicato correttamente i parametri (gravità del reato, mezzi, oggetto, luogo, ora, danno e intensità del dolo) per motivare l'entità della pena e per escludere attenuanti.

Massime di principio

  • In caso di appello della Procura generale contro una declaratoria di estinzione per prescrizione, l'istruttoria dibattimentale non va automaticamente rinnovata: il giudice d'appello ha una facoltà discrezionale (art. 604, comma 6, c.p.p.) e disporrà la rinnovazione solo se la acquisizione di ulteriori mezzi è necessaria per decidere.
  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria sussiste invece quando si tratta di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.): in quel caso la rinnovazione è prescritta.
  • Le circostanze aggravanti devono essere supportate da specifiche e concrete risultanze probatorie: valutazioni meramente formali o generiche non sono sufficienti e possono determinare annullamento con rinvio della statuizione sulle aggravanti.
  • L'accertamento della 'tenuità del danno' richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi del caso concreto (valore economico, modalità, gravità criminale complessiva); una somma come €3.000 non è automaticamente di tenuità.
  • La mancata rilevanza dello stato di incensuratezza è conforme alla più recente formulazione normativa: la semplice assenza di precedenti non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, c.p.).
  • Se la Corte di legittimità annulla solo alcune statuizioni (es. aggravanti), il giudice di rinvio decide nuovamente solo sugli aspetti rimessi, mentre le restanti valutazioni confermate restano definitive.

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