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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25577/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura cautelare personale in carcere confermata dal Tribunale del riesame di Milano nei confronti di un indagato per partecipazione, in concorso con altri soggetti, a un’attività di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla cessione, con base logistica in un’abitazione privata. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., sostenendo che la gravità indiziaria fosse stata illegittimamente ricostruita facendo leva sulle dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria, dichiarazioni che, secondo la difesa, sarebbero state non utilizzabili perché non spontanee e comunque non attendibili e prive di riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p. Ha inoltre censurato la valorizzazione di tali dichiarazioni in quanto sarebbero state, a suo dire, frutto di indebite pressioni degli inquirenti, attribuendo rilievo decisivo al dato temporale e ipotizzando persino un falso ideologico nella verbalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il Tribunale del riesame si era correttamente attenuto ai principi in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da un indagato alla polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, c.p.p., verificandone la spontaneità sulla base degli atti. Ha escluso che il solo elemento temporale o la precisione del narrato fossero sufficienti a negare la spontaneità, e ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato sull’assenza di sollecitazioni o pressioni e sulla presenza di ulteriori riscontri oggettivi. La Corte ha anche osservato che le dichiarazioni del coindagato non costituivano l’unico elemento indiziario, ma si innestavano in una più ampia piattaforma cautelare composta da osservazioni di polizia giudiziaria, sequestro di ingenti quantità di droga e denaro, contatti telefonici tra i coindagati e riscontri oggettivi. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    ex art. 309 cod. proc. pen.

    è il rito cautelare di riesame del provvedimento applicativo della misura personale

  • art. 273 c.p.p.

    disciplina i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare personale

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    "la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3"

    le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari se ne sia accertata la spontaneità; il limite testuale riguarda il dibattimento

  • art. 63, comma 1, c.p.p.

    richiamato come avviso non prestato nel caso esaminato, ma ritenuto non decisivo ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nelle indagini

  • art. 64 c.p.p.

    richiamato nel contesto delle garanzie dell'interrogatorio dell'indagato

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    invocato dalla difesa per contestare attendibilità e riscontri delle dichiarazioni del coindagato

  • art. 503, comma 3, c.p.p.

    richiamato come eccezione alla regola di inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni spontanee

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    norma incriminatrice contestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    ribadisce il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese all'organo di polizia giudiziaria

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari anche in assenza di difensore e degli avvisi ex artt. 63 e 64 c.p.p., purché il giudice di merito accerti in concreto la spontaneità del dichiarato.
  • La spontaneità delle dichiarazioni va esclusa solo quando emergano sollecitazioni, pressioni o domande dirette dell'organo procedente; non è sufficiente, di per sé, il mero dato temporale della dichiarazione né la sola precisione del racconto.
  • La valutazione sulla spontaneità delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, non è censurabile in cassazione.
  • Le dichiarazioni del coindagato, ai fini della gravità indiziaria in sede cautelare, possono rafforzare un quadro già sorretto da plurimi riscontri oggettivi; se non costituiscono l'unico elemento a carico, l'eventuale critica alla loro utilizzabilità può risultare non decisiva.
  • In sede cautelare, la gravità indiziaria può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, quali osservazioni di polizia giudiziaria, sequestri di stupefacente e denaro, contatti telefonici tra indagati e dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie corroborate da riscontri.
  • La contestazione dell'attendibilità di una dichiarazione spontanea non coincide con la sua utilizzabilità: la prima attiene alla valutazione del contenuto, la seconda alla verifica della spontaneità della fonte dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEsigenze cautelariIntercettazioniProveImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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