Cassazione Civile, Ordinanza n. 37756/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda origina da un'esecuzione forzata mobiliare promossa in base a un decreto ingiuntivo esecutivo. La parte debitrice propose opposizione, deducendo vizi dell'atto esecutivo; il tribunale dichiarò l'opposizione inammissibile per tardività e ritenne comunque proseguibile l'esecuzione. In cassazione furono articolati due motivi: con il primo si dedusse la violazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, sostenendo che il tribunale, pronunciando sull'opposizione formale, avesse deciso su una statuizione riservata al giudice dell'esecuzione; con il secondo si dedusse la violazione dell'art. 617 c.p.c., assumendo che l'opposizione fosse stata proposta contro l'istanza di vendita e non contro il pignoramento, e che il precetto fosse divenuto inefficace per decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non decisivo rispetto alla ratio decidendi, che era la tardività dell'opposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: il tribunale aveva infatti affermato che l'opposizione agli atti esecutivi, e il relativo termine, vanno riferiti ai singoli atti e che il vizio denunciato era già conoscibile al momento del pignoramento, sicché era ormai precluso per mancata opposizione tempestiva. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Regola l'opposizione agli atti esecutivi; il termine e la censura devono riferirsi al singolo atto che si assume viziato, e il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla tardività dell'opposizione.
È richiamato come termine di efficacia del precetto, invocato dalla parte ricorrente per sostenere la sopravvenuta inefficacia dell'atto presupposto.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto, in caso di esito sfavorevole del ricorso, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il termine di decadenza va riferito al singolo atto esecutivo che si assume viziato, e il vizio deve essere fatto valere tempestivamente quando è conoscibile.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di una pretesa violazione della competenza funzionale del giudice è inconferente quando la decisione di merito sia stata fondata su una autonoma ragione di inammissibilità o tardività.
- Chi impugna un atto esecutivo deve specificare con precisione quale atto contesti e in che modo il vizio incida su quell'atto; allegazioni generiche o eterogenee non superano la declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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