Cassazione Civile, Ordinanza n. 04995/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accesso della contribuente alla definizione agevolata della controversia fiscale e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando la sopravvenuta causa estintiva del giudizio per iniziativa della parte controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna, emessa in sede di rinvio, che aveva accolto la riassunzione della contribuente annullando parzialmente un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2002. La ripresa riguardava la maggiore IVA e IRAP asseritamente dovuta in relazione alla omessa contabilizzazione di royalties spettanti su un contratto verbale di licenza del marchio. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha dedotto di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la documentazione relativa. La Corte ha quindi verificato la disciplina della definizione agevolata, rilevando che, in assenza di istanza di trattazione e di diniego notificato, si era perfezionata la causa estintiva del processo.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
comma 2, lett. b); comma 12; comma 13
La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona, per le controversie rientranti nel perimetro normativo, con il pagamento dovuto e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e di diniego notificato, determina l'estinzione del processo.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorre l'obbligo dell'ulteriore versamento del contributo unificato quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ove accompagnata dal pagamento richiesto e in assenza di diniego tempestivamente notificato, comporta l'estinzione del processo se non sia stata chiesta la trattazione entro il termine fissato dalla legge.
- La causa estintiva derivante dalla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità e determina la declaratoria di estinzione senza decisione sul merito del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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