Cassazione Penale, Sentenza n. 46512/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato, limitatamente al semestre dall'11 agosto 2016 al 10 febbraio 2017, la domanda di liberazione anticipata. Lamenta che il rigetto si è fondato su un unico episodio disciplinare (uso improprio della biancheria penitenziaria rinvenuta strappata e usata come appoggio per scarpe il 15/11/2016) per il quale la sanzione non gli sarebbe mai stata notificata e che egli ha sempre negato di aver commesso la condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato l'episodio contestato come indicativo della mancata partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre valutato, pur avendo accolto la domanda per gli altri tredici semestri. La Corte ha confermato che il giudice può considerare il fatto oggetto del rapporto disciplinare anche se la sanzione non è stata notificata, in quanto rileva come dato fattuale ai fini della valutazione della partecipazione al trattamento. In esito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova della regolare condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la disponibilità concreta del detenuto nel semestre considerato più che un risultato terapeutico definitivo.
Disciplina il reclamo avverso i provvedimenti in materia esecutiva penitenziaria; in questo caso il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza resa ai sensi di tale norma.
regolamento esecuzione ordinamento penitenziario
art. 103 (reg. esec. ord. pen.)
Indica i parametri per valutare la condotta esteriore del detenuto: impegno a trarre profitto dalle opportunità del trattamento e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e familiari.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla cassa delle ammende; qui applicata a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione
diverse pronunce citate in motivazione (es. Sez. 1, n. 30717/2019; Sez. 1, n. 13233/2020; Sez. 1, n. 6615/1995)
Principio secondo cui i rapporti disciplinari possono essere acquisiti e valutati come dato fattuale ai fini della concessione del beneficio anche se viziati da omessa contestazione o mancata notifica della sanzione; il singolo episodio, se idoneo a dimostrare la non partecipazione al trattamento, può giustificare il rigetto per il semestre interessato.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di esclusione di colpevolezza nella proposizione del ricorso e per le conseguenze economiche collegate alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La liberazione anticipata va valutata semestre per semestre: ogni periodo richiede una valutazione frazionata della condotta e della partecipazione al trattamento.
- Comportamenti isolati possono legittimamente precludere il beneficio per il semestre in cui sono avvenuti se idonei a dimostrare mancata adesione al processo rieducativo; non è necessario che la condotta sia già sfociata in diagnosi di 'risocializzazione' compiuta.
- I rapporti disciplinari e i fatti ad essi relativi possono essere considerati come elementi di fatto dal giudice, anche se la sanzione non è stata notificata o il procedimento disciplinare è viziato; la rilevanza è funzionale alla valutazione della partecipazione al trattamento, non alle conseguenze sanzionatorie.
- La mancata notifica dell'esito disciplinare può incidere sul diritto di proporre reclamo davanti al magistrato di sorveglianza, ma non esclude automaticamente che il Tribunale tenga conto dei fatti contestati nella valutazione dell'istanza di liberazione anticipata.
- In sede di cassazione non è sufficiente una mera contestazione dei fatti o una difesa generica: va dimostrata l'illegittimità giuridica o l'arbitrarietà della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento.
- Il giudizio sul beneficio deve considerare non solo le infrazioni ma anche ogni elemento positivo continuativo nella condotta del detenuto, operando un bilanciamento complessivo; tuttavia singoli comportamenti sintomatici possono avere effetto negativo anche sugli altri periodi, in funzione della loro gravità e distanza temporale.
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