Cassazione Penale, Sentenza n. 7503/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa continuativa presso una ditta edile ovvero, in subordine, ad allontanarsi quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per esigenze quotidiane. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza perché mancava la relazione dell'UEPE richiesta nella procedura per l'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali, rinviando quindi la decisione in attesa di quel procedimento. Il ricorrente ha impugnato il decreto lamentando la "mancanza di una valida e logica motivazione" e facendo presente le gravi condizioni economiche personali e la brevità della pena residua.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato: ha qualificato ammissibile il ricorso avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale e ha ritenuto che il decreto impugnato soffrisse di motivazione apparente. In particolare la Corte ha constatato che il magistrato non ha valutato concretamente la richiesta del ricorrente ma ha indebitamente rimesso la decisione all'esito della diversa procedura per l'affidamento in prova, senza acquisire gli elementi necessari né sospendere correttamente il giudizio. Perciò il decreto è stato annullato e la causa rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Bari per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per giustificare la possibilità di ricorso in cassazione avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la Corte lo utilizza per affermare la ricorribilità per violazione di legge di tali decisioni
Richiamato come norma che disciplina la detenzione domiciliare; il provvedimento impugnato è stato equiparato alla detenzione domiciliare prevista da questa norma, con conseguente rilevanza delle autorizzazioni richieste
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di misure esecutive della detenzione domiciliare e per giustificare l'equiparazione della misura applicata al ricorrente
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano le modalità esecutive della detenzione domiciliare e incidono sulla libertà personale sono impugnabili in cassazione per violazione di legge.
- La motivazione del giudice deve essere concreta e confrontarsi con tutti gli elementi potenzialmente decisivi: la mera indicazione dell'assenza di una relazione (es. UEPE) non è sufficiente se il giudice non valuta la richiesta nel merito o non acquisisce gli elementi necessari.
- Se mancano elementi utili per decidere, il magistrato dovrebbe acquisirli o sospendere il giudizio, non rinviare indefinitamente la decisione collegandola all'esito di una diversa procedura.
- Richieste che comportano allontanamenti prolungati o attività lavorative continuative non sono "licenze occasionali" e richiedono una valutazione motivata e approfondita.
- Circostanze personali del richiedente (condizioni economiche, composizione familiare, brevità della pena residua) sono elementi rilevanti che il giudice deve considerare e motivare se ritenuti non determinanti.
Testo integrale
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