Cassazione Civile, Ordinanza n. 27035/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti dell'Autorità portuale un avviso di accertamento per IRES, IRAP e, per quanto risulta, anche IVA, riferito al periodo d'imposta 2005, recuperando a tassazione componenti positive di reddito non contabilizzate consistenti in canoni demaniali qualificati come fitti attivi derivanti da concessioni di occupazione di zona demaniale marittima, oltre a costi ritenuti indeducibili. L'ente ha contestato l'atto sostenendo la natura tributaria dei canoni demaniali e la conseguente non assoggettabilità a IRES, nonché la loro non assimilabilità a redditi fondiari. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 70-74 e 143 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la concessione di beni immobili demaniali marittimi rientrerebbe nella nozione di locazione di beni immobili/terreni e che l'art. 143 TUIR non prevederebbe alcuna esenzione per tali proventi, sicché essi sarebbero imponibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente le eccezioni di inammissibilità, osservando che dalla sentenza e dal ricorso era ricostruibile la vicenda e che la controversia riguardava natura e attività dell'ente resistente. Nel merito ha ritenuto non applicabile all'Autorità portuale la giurisprudenza invocata dall'Ufficio in tema di enti pubblici economici, perché le Autorità portuali/di sistema portuale sono enti pubblici non economici, soggetti regolatori e non produttori di servizi portuali. Di conseguenza, i canoni percepiti per la concessione di aree demaniali marittime costituiscono entrate correlate a funzioni istituzionali e non sono soggetti né a IVA né a IRES, salvo che l'Amministrazione finanziaria provi in concreto che le riprese si riferiscano ad attività d'impresa svolta fuori dagli scopi istituzionali, circostanza che nel caso non era stata allegata. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
La censura di legittimità è stata formulata come violazione di legge, ma la Corte l'ha ritenuta infondata nel merito.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 70-74
Le disposizioni del TUIR invocate dall'Ufficio non consentono di attrarre automaticamente a imposizione i canoni percepiti dall'Autorità portuale, in quanto l'ente è qualificato come ente pubblico non economico.
art. 143 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma non è stata ritenuta idonea, nel caso di specie, a fondare l'imponibilità dei canoni demaniali percepiti dall'Autorità portuale.
l. 28 gennaio 1984, n. 94
È richiamata come base del riordino della disciplina portuale e della scelta legislativa del modello "landlord port".
d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, art. 7, quinto comma
La disposizione conferma espressamente la qualificazione delle Autorità di sistema portuale come enti pubblici non economici.
Massime di principio
- Le Autorità portuali e, oggi, le Autorità di sistema portuale vanno qualificate, sul piano funzionale e finanziario, come enti pubblici non economici, poiché svolgono funzioni di regolazione, programmazione e controllo e non attività produttiva di servizi portuali.
- I canoni percepiti da un ente portuale per la concessione di aree demaniali marittime non sono, di regola, soggetti a IVA né a IRES quando siano riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente.
- La tassazione può essere affermata solo se l'Amministrazione finanziaria dimostra in concreto che i proventi derivano da un'attività d'impresa svolta dall'ente al di fuori degli scopi istituzionali.
- La giurisprudenza formatasi sugli enti pubblici economici e sulla nozione di locazione di beni immobili del demanio marittimo non è automaticamente estensibile agli enti pubblici non economici, che operano in un diverso assetto funzionale e finanziario.
- Le eccezioni di inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti sono superate quando dal ricorso e dagli atti richiamati sia comunque possibile ricostruire la vicenda controversa.
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