Cassazione Penale, Ordinanza n. 11011/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato ritenuto responsabile di furto aggravato, in particolare del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, c.p., che ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 11/03/2024. Il ricorso contestava, in sostanza, violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. La difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privi di una critica specifica alla motivazione impugnata e privi di puntuale esposizione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla decisione censurata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, giudicata logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, i giudici di merito avevano motivato l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale richiamando i molteplici precedenti penali dell'imputato, la sua pericolosità sociale e l'elevato rischio di recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato di furto per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile.
Aggravante del furto richiamata nel capo d'imputazione e nella sentenza, senza ulteriore specificazione nel testo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche la sanzione pecuniaria; nella specie la Corte ha ritenuto non ravvisabile tale assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione; la Corte ne estende i principi anche al ricorso per cassazione, valorizzando la necessità di critica puntuale alla motivazione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione censurata, con l'enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti pertinenti alla motivazione impugnata; la mera reiterazione di doglianze non è sufficiente.
- La motivazione sulla recidiva reiterata infraquinquennale è immune da censura di legittimità quando il giudice di merito valorizza in modo non illogico precedenti penali, pericolosità sociale e concreto rischio di recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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