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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18420/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/12/2023 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (somme in contanti di EUR 160.000,00, EUR 3.965,00, EUR 2.400,00 e una macchinetta conta-soldi) disposto con decreto del 26/10/2023 per il fumus del reato di ricettazione. I ricorrenti deducevano: a) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e illegittimità della perquisizione d'iniziativa (violazione artt. 63, 191, 352 c.p.p.); b) mancata e insufficiente individuazione del reato presupposto ai sensi dell'art. 648 c.p.; c) carenza della motivazione sul periculum in mora ai sensi dell'art. 274 c.p.p. e secondo i criteri delle Sezioni Unite (sentenza Ellade).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo è stato deciso che la somma di EUR 160.000,00 era stata spontaneamente mostrata/consegnata da Zheng e il sequestro d'iniziativa era legittimo in stato di urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p.; le ulteriori somme e la macchinetta, pur rinvenute in una perquisizione contestata, vanno comunque considerate legittimamente acquisite quando costituiscono corpo del reato o cose pertinenti (giurisprudenza e art. 354 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il fumus di ricettazione può fondarsi sulla detenzione di considerevoli somme contanti senza plausibile giustificazione con elementi oggettivi e circostanze integrative (dimensione ingente, modalità di deposito/occultamento, attività commerciale di modesta entità, macchinetta conta-soldi, precedenti), non essendo necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto in tutti i suoi dettagli, ma solo l'individuazione tipologica sufficiente in sede cautelare. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del periculum in mora atteso che il denaro è facilmente dissipabile e il Tribunale ha indicato la modalità di conservazione e l'inadeguata capacità reddituale degli indagati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (v. art. 616 c.p.p. e s.m.).

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla polizia giudiziaria il sequestro preventivo d'iniziativa in situazione di urgenza; la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro immediato della somma che era stata spontaneamente mostrata/consegnata.

  • art. 354, comma 2, cod. proc. pen.

    Le cose acquisite durante la perquisizione si considerano apprese in forza del potere-devere della p.g.; la giurisprudenza citata autorizza il mantenimento del sequestro anche se la perquisizione fosse stata viziata, quando gli oggetti costituiscono corpo del reato o sono pertinenti.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Riferito dai ricorrenti per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese; la Corte ha ritenuto che, comunque, il fumus risultava dagli elementi oggettivi indipendenti dall'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma della ricettazione: la Corte conferma che il possesso di ingenti somme senza plausibile giustificazione può integrare il fumus di ricettazione, senza richiedere l'accertamento giudiziale completo del reato presupposto in sede cautelare.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti in rapporto alla confisca per sproporzione; la Corte distingue l'istituto dalla valutazione del fumus di ricettazione, ritenendo che il Tribunale non abbia confuso in modo tale da invalidare il provvedimento.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul periculum in mora: la Corte ricorda l'obbligo di motivazione concisa ma conclude che, data la natura facilmente dispersibile del denaro e le modalità di conservazione e le capacità reddituali degli indagati, la motivazione del Tribunale era sufficiente.

  • art. 321, comma 2 e art. 240 cod. pen.

    Riferimenti al sequestro finalizzato alla confisca: la Corte richiama i criteri per la motivazione, in particolare la possibilità di modulare la motivazione del periculum in relazione alle caratteristiche del bene, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: i ricorrenti sono stati condannati alle spese previste dal codice.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sentenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche del periculum in mora; la Corte ha applicato tale principio modulandolo alla natura del denaro come bene facilmente disperdibile.

Massime di principio

  • Il possesso di ingenti somme in contanti, senza plausibile giustificazione e con circostanze oggettive (attività economica incongrua rispetto alle somme, strumenti per la gestione di grandi quantitativi di contante, precedenti) può costituire fumus di ricettazione in sede cautelare anche senza la completa individuazione giudiziale del reato presupposto.
  • La polizia giudiziaria può procedere al sequestro d'iniziativa in stato di urgenza ai sensi dell'art. 321 c.p.p., specie quando il denaro viene spontaneamente esibito; tale sequestro è giustificabile anche prima dell'intervento del pubblico ministero.
  • Le cose rinvenute durante una perquisizione viziata possono comunque essere acquisite e sottoposte a sequestro se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti, in virtù del potere-dovere attribuito alla p.g. (art. 354 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
  • La motivazione del periculum in mora deve essere concisa ma adeguata e può essere modulata in ragione della natura del bene: per il denaro la facilità di dispersione e le modalità di conservazione costituiscono elementi idonei a giustificare l'urgenza del sequestro finalizzato alla confisca.
  • In sede cautelare non è sempre necessario identificare in tutti i dettagli il reato presupposto della ricettazione; è sufficiente individuarne la tipologia e fornire elementi logici che rendano probabile la provenienza illecita del denaro.

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