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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02480/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti di due imputati, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 di multa, per furto aggravato. In cassazione, tramite il difensore, gli imputati hanno dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione per omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, previa esclusione dell'aggravante relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio; 2) carenza di motivazione sull'affermazione della responsabilità concorsuale nel delitto contestato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi si limitassero a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, e che il terzo motivo censurasse una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e logica, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato in relazione all'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, ritenuta dalla Corte territoriale.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, non è sindacabile in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica argomentata al provvedimento impugnato richiede la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso; la mera denuncia generica di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente.
  • Le valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua, logica e coerente con le emergenze processuali, come il diniego delle attenuanti generiche, non sono sindacabili in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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