Cassazione Penale, Sentenza n. 36756/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Palermo il 10 ottobre 2023 dall’imputazione di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002; la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 ottobre 2025, aveva riformato l’assoluzione e lo aveva condannato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di un anno di reclusione ed euro 350 di multa. Il fatto riguardava una dichiarazione non veritiera, resa nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, circa l’esistenza di precedenti penali. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: la condanna avrebbe desunto il dolo generico dalla sottoscrizione dell’istanza e dall’avvertenza sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, senza esaminare concretamente la consapevolezza e la volontà della falsità, né confrontarsi con la condizione di analfabetismo dichiarata dall’imputato e valorizzata dal Tribunale, secondo cui la condotta poteva essere soltanto negligente o imprudente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello, ribaltando l’assoluzione sulla base di una diversa valutazione dell’esame dichiarativo dell’imputato, avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale, anche in funzione dei principi di immediatezza e oralità e dell’art. 6 CEDU. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto; il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d’appello, nel riformare l’assoluzione, non ha fornito una motivazione rafforzata: si è limitata a richiamare la dichiarazione dell’imputato di essere consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni non veritiere, senza spiegare perché tale circostanza escludesse la mera negligenza prospettata dal Tribunale e dimostrasse invece il dolo. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, tenuta ad attenersi al principio enunciato. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla responsabilità penale.
Norme richiamate
Nel caso di specie, osserva il Collegio che, nonostante l’overturning della sentenza assolutoria, con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato la Corte territoriale ha omesso una motivazione rafforzata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme decisione adottata e a contrastare le valutazioni del giudice di primo grado.
Nella decisione di riforma dell’assoluzione relativa al reato contestato, la motivazione sull’elemento psicologico deve confrontarsi in modo rafforzato con la valutazione del primo giudice e giustificare razionalmente le conclusioni difformi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte accoglie il ricorso per la carenza della motivazione rafforzata richiesta nel caso concreto; il testo non articola un’interpretazione autonoma delle singole lettere dell’art. 606.
art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
1.1. Coglie, invero, nel segno il primo motivo, la cui pregnanza rende assorbito il secondo.
La censura relativa alla rinnovazione dell’istruttoria non è decisa nel merito, essendo assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La disposizione è indicata quale base della trattazione cartolare del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello riforma una sentenza assolutoria e perviene alla condanna, deve motivare in modo rafforzato: occorre un’analisi approfondita della decisione impugnata, il confronto critico con il suo ragionamento probatorio e l’indicazione delle ragioni logiche e probatorie che giustificano le conclusioni difformi.
- La motivazione rafforzata non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: deve confutare specificamente gli argomenti più rilevanti della sentenza assolutoria e spiegare perché essi siano incompleti o incoerenti.
- Nel riformare un’assoluzione, il giudice d’appello che afferma la sussistenza del dolo deve confrontarsi con la spiegazione alternativa, ritenuta dal primo giudice, secondo cui la condotta potrebbe essere frutto di negligenza; il richiamo alla consapevolezza delle conseguenze penali delle dichiarazioni non veritiere non basta, da solo, se non è spiegato perché escluda tale alternativa.
- Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata varia secondo il segno della riforma: per condannare dopo un’assoluzione fondata su un dubbio ragionevole occorre rimuovere quel dubbio, dimostrandone l’infondatezza o l’inesistenza; per assolvere dopo una condanna è sufficiente una giustificazione razionale della diversa conclusione.
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