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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34845/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena complessiva in esecuzione (ordine di esecuzione n. 681/2016 del 11/11/2016, pena in esecuzione anni 18 e mesi 6), sostenendo che l'ordine non avrebbe considerato 17 anni e 6 mesi di carcerazione già sofferta e un ulteriore periodo di liberazione anticipata di 1.260 giorni, con violazione del divieto previsto dall'art. 78 c.p., e che quindi la pena complessiva avrebbe dovuto essere maggiore (fino a 36 anni). La Corte territoriale aveva determinato una pena complessiva di anni 28 applicando la continuazione con fatti precedentemente giudicati; il ricorrente deduce inosservanza ed errata applicazione degli artt. 78 e 80 c.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che i periodi di carcerazione indicati dal ricorrente si riferiscono a reati commessi anteriormente rispetto ai fatti cui si riferisce la pena in esecuzione; pertanto non è possibile procedere a un cumulo unitario ai fini dell'operatività del limite di cui all'art. 78 c.p. Occorre procedere a cumuli parziali valutando cronologicamente le pene e detraendo le eventuali pene già scontate; il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta che la differenza tra cumulo materiale e pena complessiva sia automaticamente imputata alla detenzione già scontata. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio-limite di cumulo non può essere applicato unitariamente quando le pene da cumulare si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una di esse; in questi casi si procede a cumuli parziali e cronologici con detrazione delle pene già espiate.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione alla continuazione; la Corte ritiene che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non sospinga all'applicazione automatica dell'art. 78 in senso unitario quando i fatti sono anteriori rispetto alla pena in esecuzione.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, ai fini del computo delle detrazioni vanno considerate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; pertanto la differenza formatasi per effetto della continuazione non è automaticamente imputabile alla detenzione già scontata.

Massime di principio

  • Quando si chiede la rideterminazione di una pena in esecuzione, occorre valutare la data di commissione di ciascun reato: se alcuni reati sono stati commessi prima dei fatti cui si riferisce la pena in esecuzione, non è possibile un cumulo unitario ai fini del limite dell'art. 78 c.p.
  • Deve procedersi a cumuli parziali e cronologici: cumulare le pene relative ai reati commessi fino a una certa data, applicare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p., detrarre la pena già scontata, poi procedere ai successivi cumuli includendo le pene successive, e così via.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non determina automaticamente che il 'vantaggio' della continuazione sia imputato alla detenzione già scontata; per le detrazioni rilevano solo la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo successive alla commissione del reato (art. 657, comma 4 c.p.p.).
  • In pratica, per situazioni analoghe: documentare chiaramente le date di commissione dei singoli reati e i periodi di detenzione effettivamente scontati; il computo deve essere fatto in senso cronologico, con applicazione progressiva dei limiti e delle detrazioni, e non sempre un riconoscimento di continuazione rende superflita tale analisi.

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