Cassazione Penale, Ordinanza n. 18876/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato giudicato in appello per ricettazione di 34 paia di scarpe recanti marchi contraffatti, detenute per la vendita e ritenute provento del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; per quest'ultimo reato la Corte d'appello aveva già dichiarato l'estinzione per prescrizione, confermando invece la responsabilità per la ricettazione. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., invocando le complessive modalità della condotta, lo stato di incensuratezza e la non dimostrata abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua e логica valorizzando il numero non esiguo dei beni (34 paia di scarpe), la presenza di marchi contraffatti diversi e il conseguente guadagno non scarso, nonché la non esiguità della lesione del bene protetto. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto, essendo compiuta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, è stata ritenuta insindacabile in cassazione nei limiti indicati, limiti che nel caso non risultavano superati. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato di ricettazione oggetto della conferma di responsabilità penale.
Reato presupposto da cui provenivano i beni; per esso la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete e può essere esclusa quando il fatto presenti apprezzabile consistenza oggettiva e soggettiva.
Costituisce il parametro per la valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è automatica, ma richiede una valutazione globale della fattispecie concreta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
- Ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare in modo analitico tutti i possibili parametri valutativi, purché la motivazione sia congrua e non meramente assertiva.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e in sede di legittimità è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il numero dei beni coinvolti, la loro natura contraffatta e l'apprezzabile profitto atteso esprimono una rilevante offensività, può essere legittimamente esclusa la particolare tenuità anche in presenza di incensuratezza e assenza di prova di abitualità.
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