Cassazione Penale, Sentenza n. 45939/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santaniello era stata sottoposta a arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per corruzione relativo ad affidamenti alla cooperativa Rainbow. Pur essendo poi stata assolta con formula piena dal Tribunale di Velletri, la ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. Sosteneva che l'assoluzione e le valutazioni del Tribunale del Riesame dimostravano l'inesistenza di atti illegittimi e quindi l'assenza di colpa grave; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la proroga degli affidamenti operata da Santaniello, in assenza di contratto e con irregolarità procedurali, costituisse grave negligenza avendo creato l'apparenza di un illecito e ingannato il giudice della cautela. La difesa contestava inoltre che la revoca della misura fosse avvenuta per nuovi elementi non precedentemente disponibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussiste il diritto alla riparazione perché non è stato accertato in via irrevocabile che la misura cautelare fosse stata emessa o mantenuta senza le condizioni di applicabilità (artt. 273 e 280 c.p.p.); inoltre ha ritenuto provata la condotta di grave negligenza di Santaniello (proroga dell'affidamento in assenza di contratto e in una situazione procedurale irregolare) che ha contribuito a creare l'apparenza di reità e dunque costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese; liquidate le spese del Ministero in euro 1.000.
Norme richiamate
Riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando con decisione irrevocabile risulti accertato che la misura cautelare è stata emessa o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280; la presenza di dolo o colpa grave del richiedente è condizione ostativa.
Individua le condizioni di applicabilità delle misure cautelari (in particolare i "gravi indizi" di colpevolezza) utilizzate come parametro per valutare l'illegittimità della misura.
Si riferisce alle esigenze cautelari (necessità e proporzionalità) che devono sussistere per legittimare una misura restrittiva; l'assenza di tali condizioni può rendere illegittima la misura ai fini della riparazione.
art. 125 D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti allora vigente)
Prevede la possibilità di proroga di servizi periodici nelle more dell'indizione di nuove procedure per esigenze di continuità; invocato dalla difesa per giustificare le proroghe, ma la Corte ha ritenuto che la mancata formalizzazione contrattuale e le irregolarità procedurali possano integrare colpa grave.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui l'illegittimità della misura cautelare deve risultare da decisione irrevocabile per aprire il diritto alla riparazione; se l'annullamento deriva da diversa valutazione degli stessi elementi, resta possibile verificare la responsabilità del richiedente per colpa grave.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 4 n. 27458/2019, Sez. 4 n. 19180/2016)
Confermano che nella valutazione per la riparazione il giudice deve esaminare autonomamente il compendio probatorio a disposizione del giudice della cautela e verificare se la condotta dell'interessato abbia contribuito a creare un quadro indiziario apparente, riservandosi di escludere il diritto alla riparazione in caso di eclatante o macroscopica negligenza.
Massime di principio
- La semplice assoluzione o la successiva revoca della misura non garantiscono automaticamente il diritto all'indennizzo: è necessario un accertamento irrevocabile che la misura fosse illegittima "ab origine" oppure che la revoca non si sia basata su nuovi elementi determinanti.
- Il giudice della riparazione valuta se il comportamento extraprocessuale o processuale dell'interessato abbia contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza; condotte caratterizzate da grave negligenza o violazioni procedurali possono costituire causa ostativa al risarcimento anche se l'imputato viene poi assolto.
- Se la revoca della misura cautelare è avvenuta sulla base di documenti o prove nuove rispetto a quelle disponibili al giudice che aveva disposto la misura, l'illegittimità non è automaticamente "irrevocabile" e il diritto alla riparazione può essere escluso se emerge colpa grave del richiedente.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre tempestivamente tutta la documentazione utile e impugnare i provvedimenti cautelari; tuttavia occorre evitare comportamenti gestionali o amministrativi (es. proroghe senza contratto, mancata istruttoria) che possano essere qualificati come grave negligenza.
- La distinzione tra profili di responsabilità penale (volontà di favorire) e profili di colpa grave ai fini della riparazione è rilevante: anche in assenza di dolo, comportamenti macroscopicamente negligenti possono precludere l'indennizzo.
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