Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/04/2025 che ha respinto due richieste: (1) affidamento in prova al servizio sociale, ritenuto non concedibile per mancata prognosi favorevole di reinserimento sociale a causa della gravità dei reati (bancarotta fraudolenta e peculato), della presunta commissione di reati in epoca recente, del breve periodo di esecuzione intramuraria e della mancata riparazione del danno; (2) detenzione domiciliare, dichiarata inammissibile dal Tribunale per assenza dei limiti di pena richiesti. Nel ricorso il condannato ha contestato la valutazione sulla gravità dei reati e ha osservato che il giudice di merito aveva concesso le attenuanti generiche e che l'importo della distrazione era modesto (33.000 euro) e che era stata reintegrata la provvista nel peculato; inoltre ha dedotto che l'istanza di detenzione domiciliare era stata proposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d) (ultrasessantenne parzialmente inabile) soggetta al diverso limite di pena residua di quattro anni, non al comma 1‑bis con limite biennale.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sul primo motivo (affidamento in prova) la Corte ha dichiarato il motivo infondato: ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha tenuto conto della gravità del reato, della necessità di gradualità nell'accesso ai benefici, delle pendenze e della mancata riparazione del danno. Sul secondo motivo (detenzione domiciliare) il ricorso è stato accolto: la Corte ha rilevato che l'istanza era stata effettivamente proposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d) (ultrasessantenne parzialmente inabile) e che, dunque, il Tribunale aveva applicato erroneamente il limite di pena previsto dal comma 1‑bis; ne è conseguita la violazione di legge. L'ordinanza impugnata è annullata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare e la questione è rinviata al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è rigettato. In caso di diffusione vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs.196/03.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Disciplina le misure alternative alla detenzione (es. affidamento in prova) e i relativi criteri valutativi: idoneità del programma di reinserimento, assenza di pericolo di recidiva e utilità della misura per la rieducazione del reo.
art. 47-ter ord. pen., comma 1, lett. d) e comma 1-bis
Regola la detenzione domiciliare, con categorie speciali (tra cui gli ultrasessantenni parzialmente inabili, lett. d) ) soggette a limiti di pena residua differenti: la Corte ha ritenuto che l'istanza fosse proposta ai sensi della lett. d) e che il Tribunale abbia applicato erroneamente il limite del comma 1-bis invece del limite previsto per la fattispecie speciale.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha rilevato che la concessione di attenuanti in sede di cognizione non vincola il Tribunale di sorveglianza, poiché la valutazione per le misure alternative richiede specifici accertamenti sul pericolo di recidiva e sull'efficacia dell'affidamento al reinserimento.
art. 52 d.lgs.196/03
art. 52 decreto legislativo n. 196/2003
Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione della decisione è obbligatoria l'omissione delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione per l'affidamento in prova è autonoma rispetto al giudizio sulle attenuanti: il Tribunale di sorveglianza valuta il pericolo di recidiva e l'utilità del beneficio per il reinserimento, potendo ritenere decisive la gravità del reato, la mancata riparazione del danno e le pendenze processuali.
- La presenza di attenuanti riconosciute dal giudice di merito non obbliga il Tribunale di sorveglianza a concedere misure alternative se permangono elementi che rendono incerto il positivo reinserimento sociale.
- La qualificazione formale dell'istanza è cruciale: se l'istanza di detenzione domiciliare è proposta ai sensi di una disposizione che prevede un diverso limite di pena residua (es. ultrasessantenne parzialmente inabile), il Tribunale deve applicare il corretto parametro di ammissibilità; l'errore nella individuazione del comma applicabile determina annullamento e rinvio.
- La mancanza di iniziative risarcitorie o la non estinzione del danno possono costituire motivo legittimo per negare misure alternative, anche se l'ammontare della perdita è definito "moderato" dal ricorrente.
- In caso di motivazione parziale o contestabile, la Corte di appello o di legittimità verifica se l'eventuale errore incide sulla logicità complessiva del provvedimento; un vizio isolato non invalida la decisione se la motivazione rimane sufficientemente fondata su altri elementi.
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