Cassazione Penale, Sentenza n. 22803/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., lett. a) e c). Il ricorrente contestava la condanna per sequestro di persona e reati connessi (sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma del 16/07/2018) adduciendo "nuove prove": una consulenza tecnica effettuata via "cloudcomputing" con estrazione di immagini dal telefono del Cuffari che lo ritrarrebbero a Catania nel momento del sequestro iniziato a Pomezia, nonché l'inconciliabilità tra la sentenza a suo carico (Sez. II) e la sentenza n. 10/2018 della Sez. I, a carico degli altri imputati, che lo porrebbe a Catania. La difesa sosteneva che le novità dimostrerebbero la sua estraneità alla prima fase del prelievo e quindi la necessità di revisione; la Corte territoriale dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo carente il requisito di irrevocabilità (anche se poi la Cassazione ha ritenuto che la sentenza fosse irrevocabile già al tempo dell'ordinanza) e, comunque, ritenendo che le nuove prove al più avrebbero potuto determinare una diversa qualificazione del grado di compartecipazione, non il proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto, pur condividendo che la sentenza di condanna fosse irrevocabile al momento dell'ordinanza impugnata, che le 'nuove prove' prospettate mirassero esclusivamente a modificare il grado di responsabilità (o la qualificazione del ruolo del Cuffari) senza prospettare un elemento idoneo al proscioglimento. È richiamato il principio consolidato secondo cui la revisione è finalizzata a tutelare il favor innocentiae e non può essere usata per ottenere una semplice riqualificazione meno grave o attenuata della responsabilità già accertata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma centrale sull'istituto della revisione: la Corte interpreta che la revisione ammette solo elementi nuovi idonei a determinare il proscioglimento o a rivelare l'innocenza, non la mera riqualificazione del fatto o la riduzione del grado di partecipazione.
Limite sostanziale alla revisione: la Corte ricorda che la richiesta fondata su elementi che, se accertati, comporterebbero solo una diversa imputazione o una responsabilità meno grave è inammissibile.
Richiamato nel contraddittorio normativo relativo alle doglianze di inammissibilità; collocato nel contesto delle forme e dei presupposti della revisione.
Previsioni procedurali sulla revisione e sui suoi limiti, richiamate in relazione alla necessità di confronto delle nuove prove nel contraddittorio; la Corte segnala che la verifica di ammissibilità non può essere trasformata in un giudizio di merito esteso.
Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00.
artt. 582, 585, 576 n.1, 110, 61 n.5 cod. pen. (reati contestati)
Norme penali relative ai reati per cui il Cuffari era stato condannato in primo grado e in appello (sequestro di persona e reati connessi, concorso, aggravanti). Sono citate per contestualizzare l'oggetto della revisione, non per interpretazioni specifiche nella motivazione della Cassazione.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 cod. proc. pen. richiede "nuove prove" tali da poter condurre, in concreto, al proscioglimento: non è ammessa per ottenere solo una diversa qualificazione giuridica o una diminuzione del grado di responsabilità.
- Deve esistere il requisito dell'irrevocabilità della sentenza impugnata al momento della presentazione dell'istanza di revisione; la mancanza di questo requisito rende l'istanza inammissibile.
- Nella fase di verifica dell'ammissibilità il giudice può esaminare se le prove nuove, nella loro rappresentazione, siano idonee a porre in discussione il giudicato in termini di possibile assoluzione, senza però entrare in un approfondito e penetrante giudizio di merito.
- Le inconsistenze probatorie che solo riformulano il ruolo dell'imputato all'interno degli stessi fatti (es. partecipazione a fase successiva anziché iniziale) non soddisfano il necessario quid pluris per la revisione.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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