Cassazione Civile, Ordinanza n. 08172/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori edili eseguiti in un fabbricato condominiale. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; il condominio proponeva opposizione, deducendo anche un proprio diritto al risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti e per i costi di rifacimento delle opere viziate. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale del condominio. In appello il condominio otteneva un esito favorevole solo in parte: la Corte d'appello riteneva inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., reputava errata la decisione di primo grado sulla ripartizione dell'onere della prova e, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo; considerava invece coperto da giudicato il rigetto della domanda risarcitoria perché non ritualmente devoluta in appello. La società appaltatrice ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avesse solo richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'art. 342 c.p.c. senza spiegare quali parti dell'atto di appello contenessero le censure; (2) omessa pronuncia / omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte non avrebbe considerato la mancata individuazione, nell'appello, delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. Il resistente depositava solo un atto di costituzione tardivo, senza controricorso ritualmente notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non vi era motivazione apparente perché la Corte territoriale aveva individuato le censure effettivamente proposte nell'atto di appello e ne aveva riportato il contenuto; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un vero fatto storico omesso, ma riproponeva contestazioni sulla struttura dell'appello già esaminate e disattese dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre rilevato che il condominio intimato, non avendo notificato e depositato tempestivamente controricorso, non era legittimato a depositare memoria. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della controparte, ma la ricorrente è stata condannata a versare Euro 2.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se, pur con eventuali difetti formali, consente di individuare le censure mosse alla sentenza impugnata; il giudice di legittimità non può pretendere una lettura meramente formalistica che conduca a un esito abortivo del giudizio.
Le domande o questioni non ritualmente riproposte in appello devono ritenersi coperte da giudicato interno o comunque non devolute al giudice del gravame.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica se consente di ricostruire il ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente non esaminato; non è sufficiente denunciare difetti dell'atto di appello o riproporre censure già vagliate.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso e il dato processuale o documentale da cui esso risulta.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, presuppone il corretto deposito degli atti e documenti rilevanti.
La parte intimata che non notifichi e depositi tempestivamente controricorso non è legittimata a svolgere ulteriori attività difensive, inclusa la memoria, nel rito camerale di legittimità.
La definizione accelerata del ricorso, quando confermata nella decisione finale, consente l'applicazione della condanna aggravata prevista dalla norma.
Il principio sulla preclusione per la parte intimata non costituita ritualmente si estende anche al rito camerale di cassazione.
In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale misura deterrente e sanzionatoria per abuso del processo o della difesa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se la sentenza individua, anche sinteticamente, le censure esaminate e la ragione del decisum.
- L'ammissibilità dell'appello va valutata in modo non meramente formalistico: è sufficiente che dall'atto emergano le parti della decisione contestate e le ragioni della critica.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente omesso; non può essere utilizzato per contestare la sufficienza dell'appello o per riproporre questioni di merito già disattese.
- La parte intimata che non abbia proposto tempestivamente controricorso non può svolgere difese ulteriori nel giudizio di legittimità camerale.
- La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, quando poi la decisione conferma integralmente quella proposta, può esporre il ricorrente alla condanna aggravata ex art. 96, comma 4, c.p.c., anche in assenza di attività difensiva della controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →