Cassazione Civile, Ordinanza n. 17512/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per due crediti, uno in euro e uno in dollari. Il giudice delegato aveva reso esecutivo lo stato passivo ammettendo soltanto il credito in euro e precisando che tale importo era stato oggetto di accollo liberatorio, con esclusione dal soddisfacimento in riparto. La creditrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo lamentando di non aver ricevuto comunicazione dell'udienza di verifica e chiedendo l'ammissione anche del credito in dollari, sostenendo di essere stata di fatto pretermessa dalla fase di accertamento. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul capo relativo all'accollo e ha rigettato le altre domande. In cassazione la ricorrente ha dedotto nullità del decreto e del procedimento per violazione delle norme sulla verifica del passivo e sul contraddittorio, omesso esame della produzione del contratto di insinuazione e violazione delle norme sulle prove, nonché nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, dichiarando che il processo non poteva essere proseguito perché l'opposizione allo stato passivo era stata proposta tardivamente. Ha ritenuto che, in mancanza di comunicazione ex art. 97 l.fall. al creditore escluso o parzialmente escluso, l'opposizione ex art. 98 l.fall. è soggetta in via analogica al termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ex art. 327 c.p.c.; nel caso concreto tale termine era ampiamente spirato, poiché lo stato passivo era esecutivo dal 1° giugno 2011 mentre l'opposizione era stata proposta solo nel settembre-ottobre 2012. La tardività, pur non rilevata dal giudice di merito, è stata dichiarata d'ufficio in sede di legittimità e ha travolto il ricorso per cassazione. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comunicazione dello stato passivo al creditore
la mancata comunicazione al creditore che abbia chiesto l'insinuazione non elimina, di regola, l'applicazione del termine semestrale per l'opposizione, salvo prova della mancata conoscenza della procedura.
l'opposizione allo stato passivo è soggetta al termine decadenziale ricavato in via analogica dall'art. 327 c.p.c. quando manchi la comunicazione prevista dalla legge fallimentare.
richiamato come norma sulla verifica del passivo, la cui violazione è stata denunciata nei motivi di ricorso.
richiamato come norma sulla verifica del passivo, la cui violazione è stata denunciata nei motivi di ricorso.
art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall.
richiamato quale parametro della nullità denunciata per il contenuto del ricorso in opposizione.
richiamato a sostegno della dedotta violazione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento delle censure di nullità e del giusto processo.
richiamato in relazione al dedotto omesso esame e alla valutazione delle prove documentali.
richiamato in relazione al dedotto omesso esame e alla valutazione delle prove documentali.
richiamato per omessa pronuncia/nullità della decisione.
richiamato per difetto di motivazione o motivazione apparente.
indicato come parametro dei motivi di nullità processuale e della sentenza.
indicato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
applicato analogicamente per individuare il termine semestrale per l'opposizione allo stato passivo in caso di mancata comunicazione.
richiamato per la declaratoria in sede di legittimità dell'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In tema di accertamento del passivo, se il creditore non riceve la comunicazione dell'esito della verifica, l'opposizione allo stato passivo resta comunque soggetta a un termine semestrale decorrente dalla data in cui lo stato passivo è divenuto esecutivo, applicato in via analogica dall'art. 327 c.p.c.
- La decadenza dall'opposizione allo stato passivo può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità; se il giudice di merito non l'ha rilevata, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità originaria dell'opposizione e cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
- L'eccezione alla disciplina del termine semestrale opera solo se l'opponente prova di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale; la mera mancata comunicazione dell'udienza non basta, soprattutto quando il creditore abbia già presentato domanda di insinuazione.
- Quando l'opposizione allo stato passivo è tardiva, il ricorso per cassazione contro la decisione di merito che l'ha definita resta travolto dalla declaratoria di inammissibilità del rimedio introduttivo.
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