Cassazione Penale, Sentenza n. 45083/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Stefano era stato condannato per il reato di cui all'art. 166 d.lgs. 24/02/1998, n.58 per avere, quale promotore finanziario, esercitato abusivamente anche le attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio: avrebbe raccolto risparmi da privati senza autorizzazione, non avrebbe realmente effettuato gli investimenti, avrebbe consegnato documentazione falsa e, talvolta, somme provenienti da altre vittime. In primo grado erano state contestate molteplici fattispecie di truffa e falso oltre alle violazioni menzionate; in appello la Corte ha confermato la condanna per l'art.166 e dichiarato prescritte altre fattispecie. In cassazione il ricorrente ha dedotto (i) vizio di motivazione e applicazione errata dell'art.166 (sostenendo che la sua iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari lo esenterebbe), la prescrizione del reato (ultimo fatto provato il 21/05/2010), e l'insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico; (ii) indeterminatezza e sovrapposizione dell'imputazione (artt.179 e 429 c.p.p.); (iii) vizio di notifica per la ripresa del processo sospeso (art.161 c.p.p., e art.49 DL 17/10/2016 n.189); (iv) vizio processuale relativo all'ammissione delle parti civili (art.78 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto le censure sull'interpretazione dell'art.166 (confermando che l'iscrizione all'albo dei promotori non abilita all'attività di gestione del risparmio) e quelle processuali generiche, ma ha accolto la censura sulla prescrizione relativa al capo f). Il giudice di primo grado aveva individuato l'ultimo fatto provato nel 21 maggio 2010; calcolando il termine massimo di prescrizione (10 anni) e la sospensione intercorso, il reato è risultato estinto per prescrizione il 19 luglio 2021, anteriore alla sentenza di appello (22 settembre 2021). Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con riferimento agli effetti penali per il capo f), mentre sono mantenute le statuizioni civili ai sensi dell'art.578 c.p.p. L'imputato è condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nel presente grado (euro 3.000,00 ciascuna).
Norme richiamate
art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Punisce l'esercizio abusivo delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari non abilita allo svolgimento dell'attività di gestione del risparmio; il promotore che stipula un contratto di gestione e percepisce le somme destinate alla gestione integra il reato.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Rilevato come reato cui l'attività abusiva poteva essere funzionale; la Cassazione ha confermato l'esistenza del nesso teleologico tra abusivismo e reati di truffa quando l'attività abusiva è posta in essere al fine di conseguire profitto.
art. 61 n. 2 cod. pen. (aggravante: nesso teleologico)
Applicata dalla Corte di merito; la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione dell'aggravante in presenza del chiaro nesso teleologico tra l'attività abusiva e la commissione di truffe.
art. 132-133 d.lgs. n. 385/93
artt. 132-133 d.lgs. n. 385/93
Norme richiamate nell'originaria contestazione relative a servizi bancari/finanziari; presenti nel quadro fattuale ma non decisive nella cassazione rispetto alla prescrizione e all'ambito di applicazione dell'art.166 TUF.
artt. 179 e 429 cod. proc. pen.
art. 179 e art. 429 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente per indeterminatezza e sovrapposizione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto l'imputazione sufficientemente dettagliata e la richiamata ripetizione di fatti in capi differenti non determinante di nullità quando i medesimi elementi fattuali concorrano a diverse ipotesi di reato.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Previsione utilizzata per notificare la data di ripresa del processo al difensore quando il domicilio eletto non è raggiungibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica salvo che il ricorrente dimostri impossibilità per causa di forza maggiore di comunicare il nuovo domicilio, cosa non fatto.
art. 49 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
art. 49 dl 17/10/2016 n. 189
Norma che ha determinato la sospensione del processo per eventi sismici; la sospensione è stata considerata nel calcolo dei termini di prescrizione.
art. 78 cod. proc. pen.
Stabilisce che la parte civile acquista qualità di parte dal momento della costituzione; la Cassazione ha ribadito che non è necessario un provvedimento formale di ammissione per riconoscere la qualità di parte civile.
artt. 80 e 81 cod. proc. pen.
artt. 80 e 81 cod. proc. pen.
Previsioni che consentono l'esclusione d'ufficio o su richiesta delle parti delle parti civili; richiamate come limiti al principio di immediata assunzione della qualità di parte civile.
art. 578 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla per estinzione del reato per prescrizione, di mantenere ferme le statuizioni civili; applicata nel caso per preservare gli interessi civili nonostante l'annullamento penale.
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Castelli; Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020
Richiami giurisprudenziali utilizzati per chiarire che il promotore finanziario non è abilitato alla gestione del risparmio e per ribadire principi relativi alla costituzione della parte civile.
Massime di principio
- L'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari non autorizza a svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio: chi stipula contratti di gestione e riceve somme per la gestione commette abusivismo ai sensi dell'art.166 TUF.
- Il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto costitutivo del reato effettivamente provato: la data indicata dal giudice di merito come ultimo fatto provato può determinare l'estinzione del reato anche successivamente alla sentenza di appello.
- Le sospensioni processuali (es. per eventi calamitosi) incidono sul computo dei termini di prescrizione e devono essere calcolate quando si determina l'estinzione per prescrizione.
- Le contestazioni fattuali richiamate in più capi non costituiscono di per sé un vizio di indeterminatezza quando gli stessi fatti, combinati con altri elementi, configurano distinte ipotesi di reato.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è valida se il soggetto non ha comunicato un nuovo domicilio; la parte che invoca l'invalidità deve provare l'impossibilità di comunicare per causa di forza maggiore.
- La costituzione della parte civile produce effetti sin dal deposito della dichiarazione o dalla notifica senza necessità di un provvedimento formale di 'ammissione', salvo l'esercizio dei poteri di esclusione ex artt.80-81 c.p.p.
- La Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato (prescrizione) ma mantenere le statuizioni civili ai sensi dell'art.578 c.p.p.; ciò implica che l'eventuale beneficio penale non elimina automaticamente le statuizioni civili già adottate.
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