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Sentenza

Sentenza n. 3525/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5209/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 22 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202600340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5209/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per l’importo complessivo di € 1.500,00, corrispondente a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 27 novembre 2024 ed era stata attestata come passata in giudicato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 14 gennaio 2026. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, anche adottando gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, alla rifusione del contributo unificato e all’esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha richiamato la disposizione quale base per verificare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, attestato dalla cancelleria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla sede dell’amministrazione costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità è stata considerata titolo esecutivo idoneo ai fini dell’esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto all’obbligo stabilito dal titolo.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, l’esecuzione giudiziale di un titolo esecutivo richiede il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, in copia conforme, presso la sede dell’amministrazione debitrice.
  • Accertata l’inottemperanza e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano compatibili con l’attività commissariale; quando l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso.
  • L’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale grava sull’amministrazione che eccepisca o sostenga l’avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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