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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05118/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 5 aprile 2024, lamentando un vizio sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva richiesta ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo unico assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo congruo sia la determinazione della pena sia le ragioni del diniego della pena sostitutiva, fondando il giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato e sul pericolo di recidiva desunto dai plurimi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse specificamente con la motivazione della Corte di appello, che aveva già motivato in modo adeguato sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis c.p. Poiché l'inammissibilità è derivata da genericità assoluta del motivo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    Prevede la pena pecuniaria sostitutiva, la cui applicazione richiede una valutazione giudiziale sulle prospettive di emendabilità del condannato e sulla compatibilità con il rischio di recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura del tutto generica e non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
  • La scelta del giudice di merito di negare una pena sostitutiva deve essere sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, specie quando sia fondata sulla prognosi negativa circa l'emendabilità del condannato e sul pericolo di recidiva.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione o meno di una pena sostitutiva non sono rivalutabili in sede di legittimità se non emergono evidenti vizi logici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, quale conseguenza processuale, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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