Cassazione Penale, Ordinanza n. 19713/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato e furto aggravato in concorso, con applicazione della recidiva reiterata specificamente contestata. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena, contestando la graduazione sanzionatoria, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la quantificazione della pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata adeguata, avendo fatto riferimento alla gravità oggettiva dei fatti e alla recidiva contestata, ritenuta indicativa di una particolare pericolosità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione
richiamato per la continuazione tra i fatti contestati
richiamato quale norma incriminatrice del furto
richiamato come fonte delle aggravanti contestate al furto
richiamato in relazione alla forma tentata del delitto contestato
richiamato come norma sulla recidiva contestata
richiamato quale parametro legale per la determinazione della pena
richiamato quale parametro legale per la commisurazione della pena
implicito nel dispositivo sulla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sola graduazione della pena quando la doglianza si risolva in una richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio compiuto dal giudice di merito.
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito richiami elementi concreti e rilevanti, quali la gravità oggettiva del fatto e la recidiva, come indicatori della pericolosità del reo.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento processuale.
Come è indicizzato
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