Cassazione Penale, Ordinanza n. 11516/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio. Il primo motivo contestava la sussistenza del reato, deducendo in sostanza che la sostanza sequestrata non fosse destinata alla cessione; la difesa impugnava inoltre, con tre ulteriori motivi, il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata esclusione della recidiva, la determinazione della pena e il diniego della sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, osservando che la destinazione alla cessione era stata logicamente desunta dalla quantità e modalità di confezionamento dello stupefacente, dal possesso di bilancini e denaro contante di piccolo taglio, nonché da una conversazione WhatsApp con un soggetto interessato all'acquisto. I restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attinenti a valutazioni di fatto non manifestamente illogiche: la recidiva era stata motivata con i plurimi precedenti e con l'inefficacia deterrente di precedenti carcerazioni; la pena era stata considerata congrua ai sensi dell'art. 133 c.p. anche alla luce delle attenuanti generiche; il diniego della sostituzione della pena era stato giustificato con la negativa personalità dell'imputato e con la precedente violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
la determinazione della pena è stata ritenuta congrua in base ai criteri legali di commisurazione della pena
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di cause che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta, in base a un giudizio di fatto non censurabile se logicamente motivato, da elementi indiziari convergenti quali quantità sequestrata, modalità di confezionamento, presenza di strumenti di pesatura, disponibilità di denaro in piccoli tagli e conversazioni indicative di richieste di acquisto.
- La valutazione sulla recidiva e sul diniego della sostituzione della pena, quando sorretta da argomentazione logica e coerente con i precedenti penali e con la personalità del reo, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
- La congruità della pena e il giudizio sulla concessione o meno di benefici o sostituzioni sanzionatorie devono essere motivati alla luce dei parametri legali e della personalità dell'imputato, ma non possono essere riconsiderati in cassazione se la motivazione del giudice di merito è immune da manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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