Cassazione Penale, Sentenza n. 27892/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento con cui il GIP ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., presentata dal Pubblico Ministero, per mancata produzione da parte del P.M. di documentazione attestante le condizioni economico-patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare necessarie per valutare la congruità della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva. Il P.M. ha censurato il rigetto come abnorme e in violazione di legge, sostenendo che avendo fissato un tasso di ragguaglio molto basso e applicato la riduzione per rito premiale, la pena sarebbe stata congrua e che, in caso di esiti diversi, il giudice avrebbe potuto adottare misure alternative (sospensione condizionale, pagamento rateale) senza escludere l'accesso al rito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la decisione del GIP che ha richiesto elementi per commisurare la pena pecuniaria secondo il nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., e per valutare la congruità della pena alla luce delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. La Corte ha affermato che il procedimento monitorio richiede che il P.M. fornisca indicazioni documentali utili a consentire tale valutazione e che il ricorso al ragguaglio minimo non esonera il P.M. dall'onere probatorio; il GIP ha quindi esercitato correttamente il suo ampio sindacato di merito previsto dalla legge e la restituzione degli atti non è stata considerata abnorme.
Norme richiamate
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. (come modificato dal D.lgs. 150/2022)
Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore non puo' essere inferiore a 5 euro, e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.
Il giudice deve commisurare la pena pecuniaria tenendo conto non solo del reddito ma anche delle condizioni patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare; il P.M. che richiede il procedimento monitorio deve fornire elementi indicativi per permettere questa valutazione
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede esclusivamente il rigetto della richiesta o la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129; il procedimento non comporta un intervento istruttorio giudiziale volto a integrare gli elementi forniti dal P.M., sicché il P.M. deve trasmettere gli elementi necessari
Norma applicabile alla pena pecuniaria sostitutiva e rilevante ai fini della determinazione degli effetti e delle modalità di esecuzione della pena pecuniaria
Ha novellato l'art. 459 portando il minimo del valore giornaliero a 5 euro e fissando la forbice 5-250 euro, ampliando i parametri di valutazione della congruità della pena pecuniaria
Sez. U., n. 20569/2018 (giurisprudenza citata)
Ha qualificato come abnorme il provvedimento di restituzione degli atti motivato da mera opportunità o da prognosi negativa sull'adempimento, ma ha chiarito al contempo che il giudice ha un ampio sindacato sulla richiesta di decreto penale e puo' rigettarla quando legittimamente valutato il difetto di elementi
Sez. 6, n. 17702/2016 (giurisprudenza citata)
Ha affermato che il rigetto fondato su motivi di mera opportunità e su una prognosi negativa circa l'adempimento puo' essere qualificato come abnorme, principio richiamato e distinto nel caso in esame
Sez. 4, n. 29349/2018 (giurisprudenza citata)
Ha analizzato i confini del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio, confermando la possibilita' di un ampio sindacato del giudice e fungendo da riferimento per la legittimita' del controllo operato dal GIP
Massime di principio
- Quando il P.M. chiede la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, deve allegare elementi documentali sulle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare: la mera indicazione del tasso di ragguaglio, anche se prossimo al minimo, non sostituisce tale onere.
- Il GIP esercita un ampio sindacato di merito sulla congruità della pena pecuniaria e puo' rigettare la richiesta se mancano elementi idonei a valutare la commisurazione, senza che ciò configuri automaticamente un comportamento abnorme, a condizione che il rigetto sia motivato su carenza di elementi e non su mera opportunità.
- La procedura monitoria non prevede che il giudice integri d'ufficio gli elementi mancanti: la responsabilità della documentazione e dell'istruttoria spetta al P.M., il quale puo' integrare gli atti e riproporre la richiesta.
- L'utilizzo del ragguaglio minimo come strategia per ottenere automaticamente l'accoglimento della richiesta e' incompatibile con la forbice legislativa (5-250 euro) e con la finalità di personalizzazione della pena; il P.M. deve giustificare la congruità rispetto alle condizioni complessive dell'imputato.
- In caso di dubbi sulla concretizzazione della pena, il GIP puo' valutare alternative processuali o misure (ad es. sospensione condizionale o pagamento rateale) ma non è obbligato ad ammettere il rito monitorio se mancano gli elementi per la valutazione della congruità.
- Prassi consigliata per il P.M.: allegare documenti quali dichiarazioni dei redditi, attestazioni di redditi e patrimoni, visure catastali e camerali, stato di famiglia e documentazione sulle spese per la famiglia, per consentire al giudice una valutazione completa e rapida della congruità della pena pecuniaria.
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