Cassazione Penale, Sentenza n. 13043/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per quattro motivi principali: (1) nullità/processuale ex artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta errata indicazione, in imputazione, della circostanza aggravante (richiamo all'art. 625, comma 1, n. 7-bis anziché al n. 7); (2) vizio di motivazione e violazione di legge circa l'accertamento dell'elemento soggettivo e del contributo concorsuale di Cammarata (contestata la prova della sua consapevolezza e partecipazione); (3) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. È stata confermata la condanna di Bellavia e Cammarata per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (appropriazione/approvvigionamento di acqua mediante allacciamento abusivo alla rete di distribuzione). La Cassazione ha ritenuto che l'errata indicazione normativa nell'imputazione (riferimento al n. 7-bis anziché al n. 7) non abbia violato i diritti di difesa, poiché la descrizione fattuale rendeva manifesta la circostanza aggravante "bene destinato a pubblico servizio" e l'imputato è stato in grado di difendersi (orientamento sulle c.d. contestazioni "in fatto"). Ha ritenuto provata la consapevolezza e la fruizione indebita dell'acqua, anche in ragione della lunga abitazione e dell'uso ventennale senza pagamento, rendendo plausibile il concorso nella condotta. Ha rifiutato l'applicabilità dell'art. 131-bis perché la fattispecie aggravata ha minimo edittale di tre anni e per la prosecuzione pluriennale della condotta. Ha altresì ritenuto legittimo il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti operato dai giudici di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato; utilizzata per inquadrare il concorso di più persone nella condotta criminosa.
art. 624 cod. pen.
Articolo che disciplina il furto; la condotta contestata (appropriazione di acqua mediante allaccio abusivo) è stata qualificata alla stregua di furto o approvvigionamento illecito.
art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.
Aggravanti applicate: n.2 (commettere il fatto con abuso di relazioni domestiche o altri dettagli se pertinenti) e n.7 (che il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio). La Corte ha ritenuto integrata la n.7 sulla base della descrizione fattuale (rete idrica di distribuzione pubblica).
art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen.
Norma richiamata in imputazione per errore formale; la Cassazione ha ritenuto l'errore emendabile perché la descrizione fattuale rendeva comunque manifesta la gravità e la natura pubblica del bene sottratto.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate per lamentare la nullità della sentenza per vizi formali dell'imputazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in presenza di contestazione 'in fatto' sufficientemente chiara.
art. 131-bis cod. pen.
Cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la fattispecie aggravata comporta pena minima triennale e per la natura prolungata della condotta.
art. 133 cod. pen.
Criteri per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, decisione non sindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
principio "iura novit curia"
Principio che permette al giudice di qualificare giuridicamente i fatti anche se l'imputazione indica una norma diversa, quando ciò non leda i diritti di difesa; applicato per emendare l'errore formale sull'aggravante.
Massime di principio
- Un errore formale nell'indicazione della norma aggravante in imputazione può essere emendato se la descrizione fattuale è sufficientemente chiara da informare l'imputato della natura aggravante del fatto (contestazione "in fatto").
- Per reati legati a servizi pubblici (es. allaccio abusivo alla rete idrica), la specifica descrizione del fatto (manomissione della condotta principale, uso protratto, utenze servite) può giustificare la qualificazione come danno a bene destinato a pubblico servizio, anche se la norma richiamata in imputazione è imprecisa.
- La conoscenza e il concorso possono essere desunti da elementi di fatto quali la fruizione continuativa e prolungata del beneficio illecito (es. uso dell'acqua per anni senza pagamento) e dalla convivenza/stabile abitazione nell'immobile oggetto dell'allaccio.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) è esclusa se la fattispecie aggravata prevede un minimo edittale superiore alle soglie previste o quando la condotta è prolungata nel tempo; la mera arguibile esiguità del danno non è sufficiente.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio motivato del giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logici o di motivazione, non per riconsiderare valutazioni probatorie correttamente argomentate.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di qualificare diversamente i fatti rispetto all'imputazione formale, purché la diversa qualificazione non pregiudichi il diritto di difesa dell'imputato.
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