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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07986/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Matera che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia unificata sotto il vincolo della continuazione. Con i primi tre motivi ha dedotto vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., ma tali censure riguardavano una sentenza di appello resa per un reato di competenza del giudice di pace, dunque, secondo l'ordinanza, non erano proponibili in cassazione. Con il quarto motivo ha denunciato violazione di legge perché il giudice d'appello aveva liquidato il danno non patrimoniale in favore della parte civile pur in presenza di una richiesta di sola condanna generica, sostenendo un vizio di ultrapetizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, ove in primo grado sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento e il relativo capo sia devoluto in appello, il giudice di secondo grado può procedere alla liquidazione del danno anche senza appello della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi non erano deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, perché nelle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, in quanto il giudice d'appello poteva procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale in presenza di condanna generica già pronunciata in primo grado e del capo devoluto in appello, senza incorrere in ultrapetizione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi di violazione di legge e non anche per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
  • Quando in primo grado sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno e il relativo capo sia devoluto al giudice di secondo grado, quest'ultimo può liquidare il danno dovuto dall'imputato anche in assenza di appello della parte civile.
  • La liquidazione del danno da parte del giudice di appello, nei limiti del capo devoluto, non integra ultrapetizione se la domanda risarcitoria generica era già stata accolta in primo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso consegue anche alla proposizione di motivi non consentiti dalla disciplina speciale delle impugnazioni per i reati di competenza del giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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