Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09006/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 giugno 2024, deducendo un solo motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già formulate in appello e già disattese dalla corte territoriale, che aveva ritenuto l'imputato responsabile in ragione dell'assenza di una spiegazione ragionevole circa la provenienza dei beni rubati rinvenuti nella sua disponibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non specifico e solo apparente, perché privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo unico era una mera reiterazione delle doglianze già esaminate e respinte in appello e che, quanto alla ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene non richiede la piena conoscenza di tutte le circostanze del reato presupposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto; non occorre che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata della motivazione impugnata.
  • In materia di ricettazione, ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene; non è richiesta la conoscenza dettagliata delle modalità del reato presupposto.
  • La mancanza di una spiegazione ragionevole circa la provenienza dei beni illecitamente sottratti e rinvenuti nella disponibilità dell'imputato può costituire un dato valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per ricettazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.