Cassazione Penale, Sentenza n. 29036/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna in abbreviato per tentata truffa (artt. 56 - 640 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione per mancato proscioglimento poiche non sarebbe stata descritta la frode o l'artifizio dato che vi era comunque urto tra i mezzi; (2) mancata riduzione della pena nonostante la lievissima entità del danno (20 euro) e la modestia dell'azione, tali da giustificare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che sussistesse una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello unite) e che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la sussistenza del raggiro: l'imputato si era finto responsabile del sinistro per ottenere immediatamente 50 euro dall'anziana offesa, integrando la tentata truffa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la quantificazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte territoriale aveva motivato l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. valorizzando la gravità della condotta (vittima quasi ottantenne) e la personalità dell'imputato (plurimi e gravi precedenti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
I giudici hanno qualificato il fatto come tentata truffa: applicazione congiunta dell'art. 56 (tentativo) e dell'art. 640 (truffa), riconoscendo l'elemento soggettivo e il comportamento raggiro finalizzato all'ottenimento del profitto.
La richiesta di riconoscimento della lieve entita del danno ai fini dell'attenuante non è stata condivisa; la Corte ha ritenuto che la mera modesta entità del danno non imponga di per sé la riduzione se il giudice di merito, esercitando la propria discrezionalità, valuta diversamente la gravità complessiva della condotta.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La modifica normativa limita il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito se non nel caso di travisamento della prova con specifica e puntuale indicazione degli atti rilevanti.
I criteri ai fini della determinazione della pena sono stati esplicitamente considerati dalla Corte territoriale; la valutazione comparata di gravità del fatto e personalità del reo giustifica la determinazione della pena e limita il sindacato di cassazione.
A fronte dell'inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha inflitto la pena pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado e quella di appello sono conformi (doppia conforme), la Cassazione è molto limitata nel riesaminare i fatti: il ricorso per travisamento della prova richiede deduzioni specifiche e l'indicazione puntuale degli atti in contrasto con la motivazione.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito sulla valutazione della prova o sulla plausibilità alternativa dei fatti, salvo che emerga un macroscopico travisamento o una palese contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti.
- La determinazione della pena e la valutazione dell'opportunità di riconoscere attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità o manifesta sproporzione.
- La modesta entità del danno non garantisce automaticamente il riconoscimento della circostanza attenuante; è necessaria una valutazione contestuale della gravità della condotta e della persona offesa.
- Nei casi di reati commessi contro soggetti vulnerabili (es. anziani) la gravità della condotta può essere valorizzata in aumento della pena anche se il danno materiale è contenuto.
- Ricorsi generici o ripetitivi delle stesse doglianze già esaminate in sede di gravame sono inammissibili; il motivo deve essere specifico e collegato alla decisione impugnata per non essere dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →