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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27377/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di un licenziamento intimato in data 11 maggio 2005 da una datrice di lavoro a un lavoratore. Il Tribunale aveva deciso in un certo senso, ma la Corte d'appello di Catanzaro, accogliendo l'appello del lavoratore, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento e ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto dovute fino al 13 agosto 2005, oltre accessori, nonché al pagamento di una somma ulteriore in parte a titolo di T.F.R. e delle spese dei due gradi. La datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il lavoratore ha accettato la rinuncia. Dall'atto risulta anche la volontà delle parti di compensare le spese per definizione bonaria della lite, intervenuta per separata transazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della contestuale accettazione da parte del controricorrente, ritenendole regolari ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato condanna alle spese, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c., e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è valida se sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori per autentica e ai fini richiesti dalla norma; l'atto di rinuncia e la relativa accettazione risultano regolari

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale al ricorso e di accettazione della controparte, il processo va dichiarato estinto; l'ultimo comma esclude la condanna alle spese

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la disposizione non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale non estensibile analogicamente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalle parti e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce la pronuncia di condanna alle spese quando le parti abbiano regolato diversamente il loro rapporto processuale e, comunque, trova applicazione la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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