Cassazione Civile, Ordinanza n. 27377/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un licenziamento intimato in data 11 maggio 2005 da una datrice di lavoro a un lavoratore. Il Tribunale aveva deciso in un certo senso, ma la Corte d'appello di Catanzaro, accogliendo l'appello del lavoratore, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento e ha condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto dovute fino al 13 agosto 2005, oltre accessori, nonché al pagamento di una somma ulteriore in parte a titolo di T.F.R. e delle spese dei due gradi. La datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il lavoratore ha accettato la rinuncia. Dall'atto risulta anche la volontà delle parti di compensare le spese per definizione bonaria della lite, intervenuta per separata transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della contestuale accettazione da parte del controricorrente, ritenendole regolari ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato condanna alle spese, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c., e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso è valida se sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori per autentica e ai fini richiesti dalla norma; l'atto di rinuncia e la relativa accettazione risultano regolari
in presenza di rinuncia rituale al ricorso e di accettazione della controparte, il processo va dichiarato estinto; l'ultimo comma esclude la condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la disposizione non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale non estensibile analogicamente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalle parti e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce la pronuncia di condanna alle spese quando le parti abbiano regolato diversamente il loro rapporto processuale e, comunque, trova applicazione la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27317/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27331/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27332/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27338/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27347/2023 del 26/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27353/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →