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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00303/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, commi 1,3,4, e 73 DPR 309/1990). Due sono i motivi di ricorso: 1) censura della gravità indiziaria in relazione al reato associativo, per mancanza di elementi che dimostrino l'affectio societatis e la stabilità della partecipazione, sostenendo al più la sussistenza di concorso in reati; 2) censura sull'insussistenza delle esigenze cautelari e sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dati i fatti risalenti (nov.2020-gen.2021), la prolungata detenzione già in atto e la possibilità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della gravità indiziaria la Corte ha ritenuto le censure genericamente avverse alla valutazione di merito, richiamando gli elementi indicati nell'ordinanza: ruolo strategico del ricorrente nel sodalizio dei Marando, contributo intensivo anche in periodo breve, rinvenimento di ingenti quantitativi di stupefacenti in garage usati come depositi, disponibilita di piu garage, consegna di partite di stupefacente, conversazioni intercettate (anche dopo l'arresto) e l'uso di criptofonino quale strumento di lavoro, nonché la solidarieta dei sodali nel versare denaro alla moglie, tutto ritenuto sintomatico di affectio societatis e intraneità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione che, non sussistendo elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la professionalità e i precedenti specifici del ricorrente, insieme agli elementi emersi nell'indagine, fondano il concreto pericolo di recidiva e la necessità della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina le sanzioni per il traffico e lo spaccio di stupefacenti; richiamata in relazione ai reati ascritti come reati fine dell'attività del sodalizio.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1,3,4

    Norma sulla partecipazione ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti; interpretata dalla Corte come compatibile con gli elementi di stabilità, organizzazione e affectio societatis ricostruiti nell'ordinanza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Richiama la presunzione di pericolosità in relazione alla necessità della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non sia vinta da elementi contrari e che i precedenti specifici e la professionalità nel narcotraffico giustifichino il timore di recidiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare spese e 3.000 euro.

  • Riferimento alle disposizioni finali (art. 94, comma 1-ter, disp.)

    Rinvio amministrativo per gli adempimenti consequenziali alla sentenza; citazione formale per trasmissione alla cancelleria.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017 (Paviglianiti)

    Principio richiamato secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per valutazioni alternative dei fatti; posto a fondamento dell'inammissibilità per genericità delle censure.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso si limita a una diversa valutazione delle prove: censure generiche sulla gravità indiziaria sono da considerarsi inammissibili.
  • Per configurare la partecipazione associativa nel traffico di stupefacenti non è necessaria una lunga durata temporale se ricorrono elementi di stabilità, organizzazione e affectio societatis (es. disponibilità di depositi, consegna di partite, uso di strumenti dedicati come criptofonini, solidarietà economica tra sodali, intercettazioni che evidenziano ruolo strategico).
  • Fatti anche datati e l'esistenza di detenzione o di una pena definitiva non escludono, di per sé, la sussistenza delle esigenze cautelari: devono essere prodotti elementi concreti e specifici per vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
  • Le esigenze cautelari possono essere giustificate dalla professionalità nel reato, dai precedenti specifici e dalla concretezza del pericolo di recidiva; la mera anzianità dei fatti non è sufficiente a escludere il rischio di reiterazione.
  • Per ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di legittimità è necessario dimostrare errori di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, indicando puntualmente i passaggi illogici o lesivi dei principi di diritto; semplici affermazioni contrarie alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili.
  • In casi analoghi, la difesa deve produrre elementi concreti e aggiornati (es. cambiamento di vita, misure di controllo alternative efficaci, elementi che dimostrino l'assenza di contatti con il sodalizio o impossibilità di riprendere l'attività delittuosa) per confutare la presunzione di pericolosità e ottenere misure meno afflittive.

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