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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26443 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle azioni ENI da parte della società per l'anno 2007, ritenendola fittizia e posta in essere al solo fine di beneficiare indebitamente del regime di participation exemption (D.P.R. 917/1986, art. 87). L'Amministrazione deduceva che l'operazione fosse di natura speculativa/di breve periodo (evidence: acquisti e tempistica, cessione di opzioni call, esercizio delle opzioni e andamento favorevole del titolo), e quindi non sussistesse la durata dell'investimento richiesta per la PEX. Sanzione irrogata nella misura massima del 200% oltre a maggiore IRES.

La decisione

I giudici di merito (CTP e CTR) hanno ritenuto l'operazione elusiva e la classificazione tra le immobilizzazioni priva di fondamento, seppure abbassando la sanzione in primo grado; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Finanziaria, confermando che gli elementi posti a fondamento delle presunzioni erano gravi, precisi e concordanti e che la motivazione della CTR era adeguata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87

    Regime di participation exemption (PEX): esenzione parziale delle plusvalenze se sussistono requisiti temporali e se la partecipazione è classificata tra le immobilizzazioni come investimento durevole; la Corte ha ritenuto che tale regime non fosse applicabile se la classificazione è fittizia e destinata al immediato smobilizzo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma antielusiva utilizzata per censurare operazioni che, pur formalmente conformi, sono poste in essere con prevalente finalità fiscale; la Corte ha considerato l'operazione complessiva elusiva in presenza di elementi che mostravano la finalità di ottenere indebito vantaggio fiscale.

  • Codice Civile, art. 2424-bis

    Stabilisce che le partecipazioni possono essere classificate tra le immobilizzazioni solo se destinate ad essere utilizzate durevolmente; la Corte ha richiamato questo principio per valutare la correttezza della classificazione contabile.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    art. 2729 c.c.; artt. 2727 c.c.

    Regole sulle presunzioni e sul loro utilizzo in giudizio: una presunzione semplice è valida se fondata su indizi gravì, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che i fatti noti (anche se successivi) soddisfacessero tali requisiti e consentissero l'inferenza circa la volontà degli amministratori.

  • Principio contabile OIC n.20

    OIC n.20 (versione 16/09/2005)

    Definisce le immobilizzazioni finanziarie come titoli destinati per decisione degli organi amministrativi ad investimento durevole; è stato richiamato per valutare la correttezza della classificazione delle azioni ENI.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    Previsione di esimente dalle sanzioni fiscali; la Corte ha ritenuto la domanda di esimente infondata (e in parte inammissibile come 'domanda nuova') perché la classificazione contabile era, in concreto, elusiva e generatrice di un'indebita riduzione dell'imponibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Norma processuale richiamata dalla ricorrente nell'ambito dell'impugnazione; la Corte ha affrontato la questione processuale (inammissibilità della domanda nuova) ma ha comunque dichiarato il motivo infondato nel merito.

  • C.P.C., art. 360

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha analizzato i vizi di motivazione e di sussunzione denunciati e li ha ritenuti infondati o inammissibili, confermando il sindacato limitato sulla valutazione di fatto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo di versamento del contributo in caso di impugnazione, se dovuto.

  • Costituzione, art. 111

    Richiesta del minimo costituzionale di motivazione delle decisioni giudiziarie: la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR soddisfacesse tale requisito.

Massime di principio

  • La classificazione di titoli tra le immobilizzazioni richiede una concreta e documentabile volontà degli organi amministrativi di detenere l'investimento in modo durevole; operazioni e atti che indicano disponibilità alla cessione (es. cessione di opzioni, tempistica di acquisti e vendite) possono smentire tale intenzione.
  • Per godere del regime di participation exemption occorrono sia i requisiti temporali sia una corretta classificazione contabile: la simulazione della classificazione per ottenere la PEX costituisce abuso/elusione fiscale e legittima la rettifica e le sanzioni.
  • Il giudice può utilizzare presunzioni semplici fondate su indizi che siano gravi, precisi e concordanti; tali indizi possono comprendere fatti successivi alla redazione del bilancio se, nel loro insieme, rendono probabilmente convincente l'inferenza sulla volontà al tempo del bilancio.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto è limitato: la cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; la mera diversa interpretazione dei fatti da parte del ricorrente non è sufficiente.
  • Le richieste di esimente dalle sanzioni (art. 6 D.Lgs. 472/1997) possono essere dichiarate inammissibili se formano oggetto di 'domanda nuova' in grado successivo; comunque, se la rettifica dell'imponibile è fondata su una reale elusione, le sanzioni possono essere confermate.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, il contribuente dovrebbe formalizzare e documentare in modo chiaro e tempestivo le ragioni economiche e strategiche dell'investimento durevole (delibere, nota integrativa, piani industriali) e evitare operazioni che possano essere interpretate come finalizzate allo smobilizzo immediato.

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