Cassazione Penale, Sentenza n. 03938/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, sostenendo che la Corte di appello aveva erroneamente applicato l'art. 107 cod. proc. pen.: dopo la revoca del difensore di fiducia e la contestuale nomina di uno nuovo, essendo il nuovo difensore assente, la Corte avrebbe dovuto differire l'udienza per consentire al nuovo difensore di assumere la difesa o, in alternativa, nominare un difensore d'ufficio ex art. 97 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, benché la Corte di appello avesse errato nella motivazione sull'applicazione dell'art. 107 cod. proc. pen. e avrebbe dovuto nominare un sostituto d'ufficio in mancanza del nuovo difensore, non sussiste alcuna nullità. La nomina del nuovo difensore era stata validamente effettuata con dichiarazione resa in udienza (art. 96, comma 2) e la mancanza del difensore nominato non comporta obbligo di differimento dell'udienza. Inoltre il difensore revocato ha comunque prestato l'assistenza al ricorrente, garantendo effettività del diritto di difesa; la mancata formale nomina del sostituto d'ufficio è quindi un vizio procedurale non idoneo a determinare nullità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
"3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca."
La norma prevede che la rinuncia/revoca del difensore non abbia effetto fino a che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore o da uno d'ufficio; tuttavia, se il nuovo difensore è stato regolarmente nominato in udienza ai sensi dell'art. 96, comma 2, la regola del proseguimento del precedente difensore (comma 4) non trova applicazione.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio quando necessario; la Corte avrebbe dovuto nominare un sostituto d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia nominato e non presente.
Consente la nomina del difensore per dichiarazione resa all'autorità procedente; la Corte ha ritenuto corretta la nomina del nuovo difensore effettuata dal ricorrente in udienza.
Norma richiamata nel contesto temporale delle rinunce/nomine (termine eventualmente concesso), citata rispetto all'art. 107.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte di merito come possibile vizio; la Cassazione esclude che la condotta della Corte di appello abbia determinato la nullità prevista da tale articolo.
Giurisprudenza (Sez.1, n. 56347 del 4/7/2017, Pere, Rv.271907)
Consolidata giurisprudenza secondo cui la nomina di un difensore d'ufficio immediatamente reperibile, anche se non rispettose di tutte le formalità della designazione, non determina automaticamente la nullità quando l'effettività dell'assistenza difensiva non risulta compromessa.
Massime di principio
- La nomina in udienza del nuovo difensore mediante dichiarazione resa alla autorità è generalmente valida ai sensi dell'art. 96, comma 2; la sua assenza non annulla automaticamente gli atti già compiuti.
- L'art. 107 cod. proc. pen. obbliga il precedente difensore a proseguire solo se non è intervenuta una nuova nomina; se la nuova nomina è stata fatta, il precedente difensore non è automaticamente obbligato, ma la prosecuzione della sua assistenza non è di per sé incompatibile e non genera nullità se garantisce effettività della difesa.
- Se il nuovo difensore nominato non è presente, il giudice avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio ex art. 97 per garantire la presenza della difesa; tuttavia, la mancata formale nomina del d'ufficio è un vizio sanabile se l'assistenza difensiva è stata comunque garantita.
- Il giudice non ha l'obbligo di sospendere l'udienza per contattare o aspettare brevemente il difensore di fiducia non presente, salvo che la situazione concretamente renda impossibile l'effettiva difesa.
- La designazione immediata di un difensore d'ufficio senza rispetto formale dell'elenco non comporta nullità se resta garantita l'effettività dell'assistenza difensiva.
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