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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41299/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e trasporto di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, con aggravamento per ingente quantità e recidiva. Ha dedotto, da un lato, il difetto del dolo e quindi l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dall'altro, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante della ingente quantità. Con un terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della recidiva, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio e la qualificazione della personalità fossero stati illegittimamente aggravati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi erano meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione congrua e logica, senza un confronto specifico con le argomentazioni della decisione impugnata. In particolare, è stata ritenuta adeguatamente motivata la consapevolezza dell'imputato circa la natura del carico e il quantitativo ingente di stupefacente trasportato. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico e di merito, poiché la Corte territoriale aveva già motivato, sia pure sinteticamente, sulla negazione delle attenuanti generiche e sulla recidiva, valorizzando il precedente specifico, la non irrisorietà del quantitativo e le modalità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta in materia di stupefacenti; la sentenza la richiama come titolo del reato contestato, aggravato da ingente quantità e recidiva.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione di merito sulla consapevolezza dell'imputato circa la natura illecita della sostanza e sul quantitativo trasportato, se sorretta da motivazione completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Le doglianze sul difetto del dolo e sull'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità non sono ammissibili quando si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio, in assenza di vizi motivazionali specifici.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente fondato su precedenti penali specifici, sulle modalità della condotta e sulla pericolosità sociale desunta dal fatto, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito.
  • La recidiva, soprattutto se specifica e accompagnata da nuove condotte gravi della stessa specie, può essere valorizzata ai fini della valutazione della pericolosità sociale e del diniego delle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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