Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20654/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato. L'ex agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma complessiva di euro 38.408,08; la società preponente proponeva opposizione, ottenendo in primo grado l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma minore, pari a euro 17.595,00. In appello, la società insisteva anche sulla domanda riconvenzionale di restituzione di quanto corrisposto all'ex agente a titolo di compenso per la stipulazione di un patto di non concorrenza, ma la domanda veniva rigettata per difetto di prova del patto. La Corte d'appello, pur confermando nel resto la decisione di primo grado, compensava per un terzo le spese dei due gradi e poneva i restanti due terzi a carico dell'ex agente, ritenendo che il pagamento, da parte della società opponente, di una parte cospicua del credito prima della notifica del decreto ingiuntivo integrasse grave ed eccezionale ragione di compensazione almeno parziale. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritto e accettato dalla controparte, con richiesta di compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano regolato diversamente il punto o quando ricorrano le condizioni indicate dalla norma richiamata.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, gli ulteriori effetti processuali connessi alla definizione nel merito del ricorso, incluso il raddoppio del contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti.
  • La Corte può riservare la motivazione in camera di consiglio nei casi previsti dal rito camerale di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.