Cassazione Civile, Ordinanza n. 20654/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato. L'ex agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma complessiva di euro 38.408,08; la società preponente proponeva opposizione, ottenendo in primo grado l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma minore, pari a euro 17.595,00. In appello, la società insisteva anche sulla domanda riconvenzionale di restituzione di quanto corrisposto all'ex agente a titolo di compenso per la stipulazione di un patto di non concorrenza, ma la domanda veniva rigettata per difetto di prova del patto. La Corte d'appello, pur confermando nel resto la decisione di primo grado, compensava per un terzo le spese dei due gradi e poneva i restanti due terzi a carico dell'ex agente, ritenendo che il pagamento, da parte della società opponente, di una parte cospicua del credito prima della notifica del decreto ingiuntivo integrasse grave ed eccezionale ragione di compensazione almeno parziale. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza depositava atto di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritto e accettato dalla controparte, con richiesta di compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ultima parte
consente la riserva della motivazione nella camera di consiglio.
la rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano regolato diversamente il punto o quando ricorrano le condizioni indicate dalla norma richiamata.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, gli ulteriori effetti processuali connessi alla definizione nel merito del ricorso, incluso il raddoppio del contributo unificato se non ne ricorrono i presupposti.
- La Corte può riservare la motivazione in camera di consiglio nei casi previsti dal rito camerale di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20465/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20469/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20470/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20474/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →