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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25307/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da un'istanza proposta al giudice dell'esecuzione per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra due fatti già definiti con distinti provvedimenti irrevocabili: una sentenza di patteggiamento per resistenza a pubblico ufficiale e una successiva sentenza di condanna per ricettazione, entrambi riferiti allo stesso contesto temporale e territoriale. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo assente un unico disegno criminoso, valorizzando l'occasionalità della resistenza e la diversità dei beni giuridici tutelati. Con il ricorso, la difesa ha dedotto quattro censure: violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso la continuazione nonostante la resistenza sarebbe stata funzionale ad assicurare il profitto della ricettazione; erronea nozione di programmazione delittuosa, poiché non occorrerebbe una previsione dettagliata di tutti i singoli reati ma solo delle loro linee essenziali; illogicità nel ritenere occasionale la resistenza, che invece si inserirebbe in un contesto unitario di programmazione; omesso apprezzamento della contestualità spazio-temporale, essendo i fatti avvenuti nello stesso giorno e nello stesso luogo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché il giudice dell'esecuzione si era conformato ai principi sul reato continuato: la continuazione richiede una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un fine concreto e specifico, non essendo sufficiente una generica tendenza a delinquere né la mera contiguità spazio-temporale. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui la resistenza a pubblico ufficiale era frutto di una decisione estemporanea e occasionale, non riconducibile a un disegno criminoso unitario già esistente al momento dell'ideazione della ricettazione; inoltre, ha precisato che la ricettazione è reato istantaneo e che dalla sola coincidenza di giorno e luogo non si desume automaticamente l'unicità del disegno. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Per la continuazione è necessaria una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, di più reati finalizzati a un unico scopo concreto; non basta una generica inclinazione a delinquere o la mera contiguità temporale e spaziale.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata come base dell'istanza esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra fatti già giudicati.

  • art. 337 c.p.

    Reato presupposto della prima sentenza, qualificato come resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 648 c.p.

    Reato oggetto della seconda sentenza, qualificato come ricettazione e considerato reato istantaneo.

  • art. 444 c.p.p.

    Titolo del provvedimento di patteggiamento richiamato tra i giudicati posti a base dell'istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati già giudicati può essere riconosciuta solo se dagli elementi concreti del caso emerge una programmazione unitaria, anteriore e comune alle diverse condotte, almeno nelle loro linee essenziali.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'art. 81, comma 2, c.p., la mera vicinanza temporale o spaziale tra i fatti, né la sola connessione funzionale tra reati diversi.
  • L'unicità del disegno criminoso non coincide con una scelta di vita criminale o con una generica tendenza a commettere reati; occorre un fine specifico e circoscritto cui siano riconducibili le diverse violazioni.
  • La valutazione sulla continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o contraddittoria in modo manifesto.
  • Un reato successivo può essere qualificato come occasionale quando risulti l'assenza di una sua preventiva programmazione rispetto al reato antecedente, anche se commesso nel medesimo contesto di fatto.
  • La ricettazione, in quanto reato istantaneo, non può essere automaticamente posta in continuazione con fatti successivi solo perché connessa a un precedente delitto patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivoViolenza privataRicettazione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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