Cassazione Penale, Sentenza n. 368/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alfano impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che rigettava la sua istanza volta al riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati riguardanti omesso versamento delle ritenute previdenziali e mancata presentazione della dichiarazione dei redditi commessi tra il 2007 e il 2011; deduceva inoltre omissione di pronuncia sulla declaratoria di ne bis in idem tra il decreto n. 1823/12 e la sentenza n. 1384/13, richiesta in udienza il 28/02/2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha condiviso il Tribunale di Salerno nel ritenere non applicabile la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., a causa dell'ampio arco temporale (circa quattro anni) e dell'eterogeneità delle condotte (illeciti di natura diversa), elementi incompatibili con l'esistenza di un unico progetto criminoso. Ha invece accolto il secondo motivo: ha constatato per tabulas l'omessa pronuncia del Tribunale sulla questione del ne bis in idem tra il decreto n. 1823/12 e la sentenza n. 1384/13; per questo ha annullato l'ordinanza limitatamente a tale omissione e ha rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio solo su quel punto. Il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
La Corte conferma che l'applicazione in sede esecutiva della continuazione richiede la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, omogeneità delle condotte e prossimità temporale; l'ampio intervallo temporale e la diversità delle modalità esecutive ostano al riconoscimento della continuazione
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato come norma che, congiuntamente all'art. 671 c.p.p., disciplina gli effetti sanzionatori della continuazione, ossia la mitigazione della pena complessiva quando ricorra un unico disegno criminoso
divieto di ne bis in idem
Principio per cui non si può essere giudicati due volte per la stessa fattispecie; la Corte ha ritenuto che il Tribunale doveva espressamente pronunciarsi sulla questione sollevata dalla difesa e l'omessa decisione costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato e il rinvio
Massime di principio
- La continuazione richiede prova di un unico progetto criminoso: devono sussistere omogeneità delle condotte e sufficiente prossimità temporale; un arco temporale ampio e modalità operative eterogenee sono ostative al suo riconoscimento
- La reiterazione di reati nel tempo non implica automaticamente la continuazione; può piuttosto integrare istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere) con effetti sanzionatori diversi
- Il Giudice deve pronunciarsi espressamente su ogni questione rilevante sollevata dalle parti (es. ne bis in idem); l'omissione di pronuncia è un vizio formale che può portare all'annullamento limitato e al rinvio
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva deve documentare i legami oggettivi e temporali tra le condotte (stesso disegno criminoso, continuità e analogia esecutiva) per superare le obiezioni di eterogeneità
- Per invocare il ne bis in idem è importante far risultare chiaramente in udienza e negli atti i profili di identità fattuale o giuridica tra i provvedimenti pregressi, perché la mancata decisione su tale eccezione può costituire motivo di annullamento
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