Cassazione Civile, Ordinanza n. 20083/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (editore)
La controversia
La controversia riguarda lo sfruttamento in Italia, mediante commercializzazione di DVD abbinati a testate giornalistiche, delle serie televisive "UFO" e "Il Prigioniero - The Prisoner". Una società sosteneva di avere ottenuto dalla propria controparte contrattuale i diritti di distribuzione in edicola, ma deduceva che tali diritti non le erano stati validamente trasferiti perché il minimo garantito non era stato pagato nei termini e la pattuizione aveva natura sospensiva. Sosteneva inoltre che una diversa società avesse poi sfruttato le opere senza titolo, commercializzando i DVD e traendone utili. Chiedeva quindi l’accertamento della propria titolarità esclusiva sui diritti di sfruttamento economico, la restituzione dei proventi e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d’appello ha accolto la domanda principale, ritenendo non provato il trasferimento dei diritti alla società che aveva licenziato la distributrice convenuta e ritenendo illegittimo lo sfruttamento effettuato da quest’ultima. In cassazione la ricorrente principale ha censurato: la liquidazione del danno sulla base del solo prezzo del consenso, senza considerare retroversione degli utili, durata della commercializzazione e utilità indirette; il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale; l’erronea qualificazione della condizione contrattuale come sospensiva e non risolutiva; e l’omessa pronuncia sulle spese di consulenza tecnica. La controricorrente ha proposto ricorso incidentale, contestando: la mancanza di prova scritta dell’assenza di titolarità in capo alla società che aveva ceduto i diritti; l’erronea esclusione della spendita del nome e del ruolo del gruppo societario; la violazione della relatività del contratto; e l’asserita mancanza di prova scritta della titolarità della ricorrente principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché, in tema di violazione dei diritti d’autore, l’art. 158 l.d.a. consente una liquidazione equitativa del danno secondo criteri alternativi: retroversione degli utili o prezzo del consenso; il giudice di merito aveva legittimamente scelto il criterio residuale del prezzo del consenso, motivando sulla mancata prova di utili ulteriori e sull’apporto decisivo della capacità di mercato dell’utilizzatrice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale sul danno non patrimoniale per difetto di specifica censura della ratio decidendi, che richiedeva la prova del pregiudizio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse e per novità della censura rispetto all’impostazione del gravame, oltre che per mancanza di specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che si trattava al più di un errore materiale sulle spese di CTU, non di omessa pronuncia. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto il primo motivo chiarendo che l’art. 110 l.d.a. sulla prova scritta della trasmissione dei diritti opera nei conflitti tra titolari concorrenti, non nei confronti del terzo autore dell’illecito; tuttavia la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto che non era stato provato il trasferimento tra le due società. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a rivalutare un accertamento di fatto sulla mancata spendita implicita del nome. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo di decisività rispetto alla ratio della sentenza impugnata. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo che la doglianza investisse un giudizio di fatto e che non vi fosse una catena di presunzioni vietata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 158 l.d.a.
in tema di violazione dei diritti d’autore, il risarcimento del danno può essere liquidato sia in base agli utili realizzati in violazione del diritto sia in via forfettaria sulla base del prezzo del consenso; non vi è un ordine rigido di preferenza, ma il giudice deve motivare la scelta in concreto
Direttiva 2004/48/CE, art. 13
richiamata come parametro della liquidazione del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale
richiamato in relazione alla disciplina attuativa della tutela dei diritti di proprietà intellettuale
richiamati quale base della liquidazione del danno secondo causalità, valutazione equitativa e concorso del fatto del creditore
richiamato per il possibile riconoscimento del danno non patrimoniale anche in materia di diritto d’autore
art. 158, comma 3, l.d.a.
consente il riconoscimento del danno non patrimoniale nei casi previsti dalla norma
richiamato dalla ricorrente principale per la qualificazione della condizione contrattuale
invocato per lamentare omessa pronuncia sulle spese di CTU; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo al più un errore materiale
art. 110 l.d.a.
la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione vale nei conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto, non necessariamente nei confronti del terzo che abbia materialmente violato il diritto
richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia probatoria della scrittura privata
invocato nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina di diritto internazionale privato richiamata dalle parti
Sez. 41 Companies Act 2006
richiamata nel ricorso incidentale con riferimento alla spendita del nome e ai poteri di rappresentanza
richiamato in tema di rappresentanza e spendita del nome
richiamati in tema di relatività degli effetti del contratto e divieto di alienazione
richiamati in tema di presunzioni semplici e divieto di presunzioni su presunzioni
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’utilizzo di un preteso riconoscimento stragiudiziale dei fatti
Massime di principio
- In materia di tutela autorale, la liquidazione del danno ex art. 158 l.d.a. può avvenire, secondo la valutazione del giudice, sia sulla base degli utili conseguiti dall’autore della violazione sia sulla base del prezzo del consenso; il secondo criterio rappresenta una soglia minima di liquidazione, non un automatismo esclusivo.
- Il criterio della retroversione degli utili richiede pur sempre la verifica del nesso causale tra illecito e vantaggio economico, con depurazione dei costi e valutazione dell’apporto autonomo dell’utilizzatore al risultato economico.
- La mancata prova che il titolare del diritto avrebbe commercializzato direttamente l’opera può legittimare il ricorso al criterio del prezzo del consenso, in luogo della retroversione degli utili.
- Il danno non patrimoniale in materia di diritto d’autore non può essere riconosciuto in via automatica: occorre allegazione e prova del pregiudizio dedotto, e il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale ratio decidendi.
- La qualificazione di una clausola contrattuale come condizione sospensiva o risolutiva è questione di interpretazione del contratto; in cassazione occorre indicare puntualmente i canoni ermeneutici violati e non è consentito introdurre una ricostruzione fattuale nuova rispetto a quella dedotta nei gradi di merito.
- La prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione ex art. 110 l.d.a. opera nei conflitti tra pretese titolarità concorrenti; nei confronti del terzo autore dell’illecito il trasferimento può, in linea di principio, essere provato come fatto storico anche con mezzi diversi dal documento.
- Le censure di legittimità che investono un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili se mirano soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La denunciata omissione sulle spese processuali o di consulenza tecnica non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice abbia comunque regolato le spese e l’errore sia solo materiale o attinente a voci accessorie non specificamente decise.
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