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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12476/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e in appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di marijuana a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante elementi favorevoli quali il sequestro della sostanza non occultata e immediatamente dichiarata, la mancanza di ulteriori indici di attività di spaccio e la considerazione del solo dato ponderale senza adeguato confronto con il dato qualitativo. In particolare, ha lamentato che il principio attivo THC fosse pari a 1,2, quindi di poco superiore alla soglia di punibilità, e che ciò imponesse una diversa qualificazione giuridica del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una mera riproposizione di questioni già affrontate e motivatamente respinte in appello, e che il ricorso mirasse a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e logica perché aveva valorizzato sia il dato qualitativo sia quello quantitativo della sostanza sequestrata: 20.204,8 mg di Delta-9-THC puro, sufficienti al confezionamento di 808 dosi, elemento ritenuto sintomatico di una capacità di commercio non episodica né occasionale. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice applicata alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio nella fattispecie concreta

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi di fatto lieve, da valutare sulla base congiunta dei parametri di legge; nel caso concreto esclusa per il dato quantitativo e qualitativo della sostanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato nel suo complesso per la disciplina della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e della fattispecie di lieve entità

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri normativi: dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Se anche uno solo degli indici normativi risulta negativamente assorbente, esso può da solo escludere la lieve entità, rendendo non decisive le altre circostanze favorevoli all'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica, sufficiente e coerente.
  • Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve, è valorizzabile la disponibilità di un quantitativo di principio attivo idoneo al confezionamento di numerose dosi, quale indice della non episodicità o occasionalità dell'attività di spaccio.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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