Cassazione Penale, Sentenza n. 505/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 12/07/2024 che aveva disposto la custodia in carcere e riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria per due ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) - una in danno di Ricca Giancarlo e l'altra in danno del giornalista Massimo Giletti - nonché l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p. (agevolazione dell'associazione mafiosa). Il difensore deduceva vizi di motivazione, illogicità e contraddittorietà circa la gravità indiziaria (anche per la remota rilevanza temporale dei fatti), l'assenza di elementi attuali a dimostrare perduranti rapporti con i Graviano e l'erronea qualificazione come agevolativa per cosa nostra delle condotte del Baiardo; inoltre censurava la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e la mancata considerazione di elementi idonei a escludere esigenze cautelari.
La decisione
Ricorso respinto. La Corte ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente colmato le lacune segnalate dalla Cassazione e motivato in modo congruo e logico la sussistenza della gravità indiziaria per la calunnia a carico di Ricca, fondandosi su plurimi riscontri investigativi (assenza di acquisto a Ghiffa, origine ereditaria dell'immobile, assenza di altre proprietà o movimenti finanziari riconducibili, smentite da collaboratori come Spatuzza). Ha confermato altresì la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p., ritenendo che le false accuse potessero incidere negativamente su risultanze investigative rilevanti e favorire l'organizzazione mafiosa, anche alla luce dei rapporti ancorché risalenti con i fratelli Graviano e del contenuto e della portata delle calunnie (anche quella relativa a Giletti e alla presunta fotografia). Ha ritenuto sussistente la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte e il riesame hanno valutato la gravità indiziaria delle dichiarazioni ritenute false ai sensi di questa disposizione.
art. 416-bis, comma 1, c.p. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)
L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché le calunnie erano idonee a incidere negativamente su risultanze investigative rilevanti per gli interessi dell'associazione mafiosa e, dato il rapporto del ricorrente con vertici del clan, potevano essere valutate come dirette ad agevolare l'organizzazione nel suo complesso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. (motivi di cassazione)
Norme processuali usate per inquadrare le censure del ricorrente riguardo a illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della gravità indiziaria e dell'aggravante; la Corte ha esaminato la congruità della motivazione del giudice di merito in relazione a questi profili.
art. 292 c.p.p. (motivazione dell'ordinanza di riesame)
Richiamato come modello strutturale per la motivazione del riesame: il giudice del riesame deve motivare secondo i canoni richiesti dall'art. 292 e dagli adattamenti per le decisioni cautelari.
art. 546 c.p.p. (modulo della motivazione)
Indicazione normativa di riferimento per il formato della motivazione che la Corte ha richiamato come modello applicabile, con adattamenti, alle decisioni cautelari.
art. 311 c.p.p. (effetti dell'annullamento e rinvio)
Richiama i limiti e le modalità del giudizio in sede di rinvio dopo annullamento per difetto di motivazione; il giudice del rinvio deve rivalutare il quadro indiziario alla luce delle osservazioni della Cassazione.
artt. 274, 275 comma 3 e 627 c.p.p. (elementi probatori e testimonianze/captazioni)
Richiamati nelle censure del ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori e all'esistenza di riscontri; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente valutato gli elementi investigativi disponibili.
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese per ricorso infondato)
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Regime 41-bis (ordinamento penitenziario)
Citato in relazione all'irrelevanza, secondo la difesa, di un'offesa alla reputazione del giornalista sul regime 41-bis; il giudice ha ritenuto invece che la calunnia potesse generare confusione idonea a ostacolare indagini di rilievo per l'organizzazione mafiosa.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000)
Principio richiamato secondo cui la Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso misure cautelari, verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni del giudizio cautelare basato su indizi.
Massime di principio
- Dopo un annullamento per carenza motivazionale, il giudice di rinvio deve compiere un esame completo e motivare in modo palese e logico le ragioni che giustificano la gravità indiziaria, recependo e rispondendo alle osservazioni della Corte di legittimità.
- La gravità indiziaria per reati di calunnia non può basarsi solo sulla smentita dell'aggredito: sono necessari riscontri investigativi esterni che mostrino la falsità delle accuse oppure elementi che rendano probabile la consapevolezza della falsità da parte dell'imputato.
- L'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p., può essere riconosciuta anche quando la condotta non mira esclusivamente al vantaggio di un singolo affiliato, se la natura, il contenuto e le conseguenze delle dichiarazioni false possono incidere negativamente su risultanze investigative rilevanti per l'organizzazione mafiosa nel suo complesso.
- Rapporti personali con esponenti di vertice di un’associazione mafiosa, pur se risalenti, possono essere valutati come indizio rilevante della volontà agevolativa se collegati alla natura e agli effetti delle condotte antigiuridiche; la difesa deve fornire elementi concreti per dimostrare l'interruzione attuale di tali rapporti.
- In materia cautelare esiste una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere quando sussiste l'aggravante mafiosa; per superarla la difesa deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali.
- I ricorsi per cassazione che contestano la motivazione di merito sono esaminati limitatamente alla congruità e alla logicità della motivazione: non si riusa il merito, ma si controlla che il giudice abbia dato conto delle ragioni della decisione secondo i parametri processuali.
- La rilevanza temporale dei fatti non esclude automaticamente la valutazione della gravità indiziaria se emergono accertamenti recenti o se le dichiarazioni false hanno effetti attuali su indagini o situazioni processuali in corso.
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