Cassazione Penale, Sentenza n. 36221/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, aveva concesso la detenzione domiciliare per la pena residua (anni 1, mesi 1, giorni 29) per condanne per plurimi reati di usura ed estorsione. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la gravità dei reati, precedenti e pendenze (abusi edilizi, violazioni tributarie, bancarotta fraudolenta, attività di gestione rifiuti non autorizzata ecc.), la mancata riparazione del danno alle vittime e la presunta natura strumentale della disponibilità a svolgere volontariato presso la Caritas, nonché l'età avanzata del condannato quale elemento che ne renderebbe improbabile un apporto utile. La difesa denunciava la violazione di legge affermando che gravità del reato, precedenti, pendenze e mancato ristoro non possono, di per sé, escludere l'affidamento; che l'attività di volontariato era stata documentata e la tardività è da imputare all'iter procedimentale; che l'età non può essere interpretata come impedimento a svolgere attività di volontariato; e che la Corte territoriale non aveva valutato adeguatamente la situazione attuale e gli esiti delle osservazioni trattamentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui la gravità del reato, i precedenti, le pendenze e la mancata ammissione di colpevolezza non possono, da soli, giustificare il rigetto dell'affidamento in prova; ha però affermato che il mancato ristoro delle vittime può essere valutato negativamente dal Tribunale, se ingiustificato, pur senza poter diventare condizione automatica di diniego. Ha precisato altresì che l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per età o salute non esclude l'accesso alla misura alternativa. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale perché si è concentrata prevalentemente sul passato del condannato, ha definito apodittica la considerazione della presunta strumentalità della disponibilità alla Caritas e ha omesso di valutare compiutamente le informazioni inframurarie e il percorso trattamentale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di sorveglianza competente per un nuovo esame in piena autonomia di giudizio.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 13
Richiamato nel motivo del ricorso; nel contesto viene evocato come norma rilevante per la disciplina delle misure alternative e per i criteri di valutazione dell'affidamento in prova, inteso come quadro normativo entro il quale il giudice deve operare la valutazione prognostica.
Ordinamento penitenziario, art. 47
Articolo centrale per l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte sottolinea che l'art. 47 va interpretato in modo da non richiedere la prova di una completa revisione critica del passato, consente l'applicazione della misura anche in assenza di attività lavorativa stabile e ammette prescrizioni calibrabili alle condizioni economiche del condannato (richiamo esplicito al comma 7).
Codice di procedura penale, art. 125
Citato quale norma processuale rilevante nell'impugnazione; nella vicenda è richiamato come riferimento procedurale per il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Il solo fatto della gravità del reato, di precedenti o della mancata ammissione di colpa non può da solo escludere l'affidamento in prova al servizio sociale; il giudice deve valutare il quadro complessivo e soprattutto la situazione attuale del condannato.
- La decisione deve fondarsi su indagini sociali, esiti dell'osservazione della personalità, condotta carceraria e percorso trattamentale: la motivazione deve riferirsi specificamente a questi elementi e non limitarsi a elencare fatti del passato.
- La mancata riparazione del danno alle vittime può essere considerata come elemento negativo legittimo ai fini del diniego, ma non può costituire una condizione automatica e incontestabile; eventuali obblighi di risarcimento e la loro misura devono essere calibrati sulle concrete possibilità economiche del condannato e, se opportuno, posti in sede successiva all'ammissione alla misura.
- L'assenza di un'attività lavorativa stabile non è di per sé ostativa all'accesso all'affidamento in prova se ciò deriva da ragioni oggettive (età, salute); al contrario, la disponibilità ad attività di volontariato va valutata concretamente e non esclusa aprioristicamente per l'età.
- Documenti e disponibilità presentati tardivamente devono essere valutati nel merito (verificando autenticità e concretezza) e non possono essere automaticamente dichiarati "strumentali" senza motivazione puntuale; ritardi procedurali possono giustificare integrazioni documentali.
- In presenza di pendenze processuali o carichi pendenti il giudice può tenerne conto, ma deve bilanciarli con gli elementi positivi e con la valutazione prognostica complessiva sulla capacità di reinserimento.
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