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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Trust - Segregazione beni - Assenza di trasferimento di proprietà - Scioglimento parziale del vincolo - Ritorno del bene nella disponibilità del disponente - Imposte ipotecaria e catastale - Proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione dello scioglimento parziale del vincolo di segregazione istituito con un trust avente funzione di garanzia per ottenere finanziamenti destinati all'attività della società disponente. Un immobile era stato retrocesso al disponente e l'atto era stato assoggettato a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha invece richiesto l'applicazione delle imposte in misura proporzionale, sostenendo che la retrocessione avesse prodotto un trasferimento definitivo del bene e un incremento patrimoniale nella sfera del disponente. Il trustee contestava inoltre la validità della notifica dell'avviso, poiché indirizzata al trust, ritenuto privo di soggettività giuridica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello incidentale del trustee sulla validità della notifica, ritenendo che essa avesse raggiunto il proprio scopo poiché il trustee aveva ricevuto gli atti e aveva tempestivamente esercitato il diritto di difesa. Nel merito, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'avviso di liquidazione: lo scioglimento, anche parziale, del trust ha comportato il ritorno dell'immobile nella piena ed esclusiva disponibilità del disponente ed è stato quindi considerato assimilabile a un trasferimento finale del trust, soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata per effetto della costituzione della parte o del raggiungimento dello scopo.

    La notifica indirizzata al trust non è stata ritenuta invalida in concreto, perché l'atto è comunque pervenuto al trustee, soggetto che gestisce i rapporti con i terzi, e ha consentito l'esercizio del diritto di difesa.

  • Art. 2, comma 47, d.l. 262/2006

    La disciplina è stata richiamata nel dibattito sulla tassazione dei trust e degli atti di trasferimento dei beni. La decisione ha distinto la costituzione del vincolo, priva di trasferimento definitivo immediato, dalla successiva retrocessione del bene, considerata invece effettivamente traslativa.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007

    Il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

    La retrocessione dei beni al termine o allo scioglimento del trust può essere tassata proporzionalmente quando realizza un trasferimento definitivo del bene.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008

    Il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

    La circolare è stata utilizzata per sostenere l'applicazione delle imposte proporzionali ai trasferimenti immobiliari realizzati allo scioglimento del vincolo.

  • Cassazione, sentenze n. 18480/2016 e n. 28990/2017

    La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo.

    Un eventuale vizio di notifica viene sanato se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e lo ha impugnato tempestivamente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7665/2016

    È inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio.

    La contestazione di un vizio formale richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo o processuale.

  • Cassazione, sentenze n. 1131/2019 e n. 734/2019

    La giurisprudenza richiamata conferma la rilevanza del trasferimento effettivo del bene ai fini dell'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale in materia di trust.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust con conferimento di immobili non comporta necessariamente un trasferimento definitivo di ricchezza: quando il vincolo ha funzione di garanzia o segregazione, l'atto iniziale può essere tassato in misura fissa.
  • Lo scioglimento, anche solo parziale, deve essere valutato in base agli effetti concreti: se il bene ritorna nella piena ed esclusiva disponibilità del disponente, la retrocessione può essere considerata un trasferimento finale e assoggettata alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione dipende più dall'effetto patrimoniale effettivo che dalla denominazione formale dell'atto come scioglimento, risoluzione o retrocessione.
  • La notifica di un atto al trust non è automaticamente invalida per la sua eventuale assenza di soggettività giuridica, se l'atto è comunque giunto al trustee e ha consentito una difesa effettiva.
  • Per contestare un vizio procedurale non basta indicare l'irregolarità formale: occorre dimostrare quale concreto pregiudizio essa abbia prodotto al diritto di difesa.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare la funzione del trust, il contenuto dell'atto di scioglimento, la disponibilità effettiva acquisita dal disponente e l'eventuale trasferimento definitivo del bene, poiché questi elementi orientano la scelta tra tassazione fissa e proporzionale.

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