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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10920/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di cassazione per errore nel computo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione. Sostenevano che la motivazione a pag. 26 aveva conteggiato per errore 17 giorni in più sovrapponendo il periodo di sospensione per Covid previsto dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 (dal 9/3/2020 al 25/3/2020) con il periodo di sospensione già considerato per il rinvio dell'udienza (periodo di 53 giorni), mentre il calcolo corretto doveva prevedere un unico periodo di 64 giorni senza doppio conteggio parziale

La decisione

La Corte ha ritenuto che la formulazione a pag. 26 della sentenza della Corte di cassazione potesse essere letta come indicata dai ricorrenti, rilevando l'ambiguità nel computo dei termini e la possibile sovrapposizione dei 17 giorni. Perciò ha accolto il ricorso nella fase rescindente, ha revocato la sentenza della Corte suprema di cassazione del 3/5/2023 n. 21902/2023 nei confronti di Tricoli e Ferraro e ha fissato l'udienza per la fase rescissoria all'11 aprile 2024

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata come titolo del ricorso rescissorio per far valere un errore di computo/situazione di fatto nella sentenza impugnata; la Corte ha proceduto alla valutazione nella fase rescindente

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    Prevede la sospensione dei termini processuali e di prescrizione per l'emergenza Covid a decorrere dal 9/3/2020; la questione centrale era se il periodo di sospensione previsto da tale norma fosse stato computato in modo sovrapposto ad altro periodo di sospensione, determinando un errore nel calcolo della prescrizione

Massime di principio

  • I periodi di sospensione dei termini (es. per Covid o per rinvio/impedimento) non devono essere sommati in modo da creare doppie sovrapposizioni: quando due periodi si intersecano occorre evitare il doppio conteggio dei giorni comuni
  • Se una motivazione giudiziale è formulata in modo ambiguo rispetto al calcolo dei termini tali ambiguità possono essere oggetto di ricorso rescissorio ove emergano errori di computo rilevanti per la prescrizione
  • Per le sospensioni correlate all'emergenza Covid (art. 83 d.l. 18/2020) verificare con precisione le date di decorrenza e di cessazione delle sospensioni e le eventuali successive norme che le hanno modificate o prorogate
  • Tenere una timeline documentale chiara (date di udienze, rinvii, decreti di sospensione) è essenziale per dimostrare errori di calcolo e per opporre una contestazione efficace
  • In caso di dubbio sul calcolo dei termini, procedere tempestivamente con gli strumenti previsti dal codice (anche il ricorso ex art. 625-bis quando applicabile) prima che la prescrizione maturi o si consolidino effetti irreversibili

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