Cassazione Civile, Ordinanza n. 12689/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente per ottenere l'esecuzione in forma specifica di una scrittura privata con cui il promittente venditore aveva promesso di vendere un appartamento sito in Maiori. Nel giudizio era intervenuta la creditrice ipotecaria del promittente venditore, poi fusa per incorporazione in un altro istituto e infine sostituita da una società cessionaria del credito, la quale ha resistito nel giudizio di legittimità. Avverso la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di esecuzione specifica, l'erede del promissario acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta formalmente rituale ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, rilevando che la successore a titolo particolare del creditore originario era legittimata a resistere nel giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda originaria di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma per produrre effetti processuali
in presenza di rinuncia rituale la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza
il ricorrente che ha dato causa al giudizio di legittimità, se la controparte non aderisce alla rinuncia, è tenuto a rifondere le spese processuali
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
se la controricorrente non aderisce alla rinuncia, conserva la propria legittimazione a resistere nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la rinuncia al ricorso non comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La mancata adesione della parte controricorrente alla rinuncia non impedisce la prosecuzione limitata al regolamento delle spese e mantiene la sua legittimazione a resistere.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il ricorrente che ha introdotto il giudizio è normalmente condannato alle spese in favore della controparte non aderente.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12597/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12599/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12603/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12605/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12607/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12608/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →