Cassazione Penale, Sentenza n. 28129/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/01/2024 che aveva rigettato la sua richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di furto in abitazione tentato. Sosteneva vizi di motivazione e errata applicazione di norme (in particolare una lettura combinata degli artt. 168-bis e 550 c.p.p.) ritenendo che il reato rientrasse tra quelli per i quali è ammessa la messa alla prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile in cassazione; tale rimedio è previsto solo per il provvedimento di accoglimento della messa alla prova (richiamo alla giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 33216/2016). Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Per il furto in abitazione, infatti, l'art. 550 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 168-bis cod. pen.) prevede la citazione diretta a giudizio.
Nel ricorso il ricorrente ha invocato questo richiamo per sostenere che il reato fosse tra quelli per i quali è esperibile la messa alla prova; la Corte non ha però esaminato il merito della questione normativa, ritenendo inammissibile il ricorso per ragioni di immediata impugnabilità.
art. 168-bis cod. pen. (citato nel testo)
Viene richiamato dal ricorrente in combinato con l'art. 550 c.p.p. per sostenere la possibilità della messa alla prova; il giudice di legittimità non ha affrontato la sostanza dell'interpretazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata nel principio secondo cui il ricorso per cassazione è previsto solo contro il provvedimento che disponga la sospensione con messa alla prova in accoglimento della richiesta dell'imputato, non contro l'ordinanza di rigetto.
Indica che l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, confermando la non immediata impugnabilità in cassazione.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per imporre la sanzione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci, Rv. 267237)
L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.
Principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto.
Massime di principio
- L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è impugnabile immediatamente in Cassazione: il rimedio ordinario è l'appello unitamente alla sentenza di primo grado (art. 586 c.p.p.).
- Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 464-quater, comma settimo, c.p.p. si riferisce solo al provvedimento che accoglie la messa alla prova; pertanto i ricorsi contro ordinanze di rigetto vanno dichiarati inammissibili se proposti direttamente in Cassazione.
- Chi propone ricorso diretto in Cassazione contro un provvedimento non immediatamente impugnabile rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si contesta l'interpretazione di una norma relativa all'ammissibilità della messa alla prova (es. quali reati rientrino nell'istituto), il rimedio corretto è sollevare la questione nei gradi di merito o impugnare l'ordinanza nel quadro dell'appello unitamente alla sentenza di primo grado, così da permettere un esame pieno della questione sostanziale.
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