Cassazione Civile, Sentenza n. 3352/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ricalcolato i conguagli della divisione ereditaria e aveva ritenuto che la donazione del 19-7-1965 a favore di Umberto, pur qualificata come "in conto disponibile con dispensa dall'imputazione", fosse stata annullata (o resa inefficace) dai successivi testamenti dei genitori che attribuivano la disponibile alla figlia Rosa. In particolare il ricorrente denunciava (1) erronea applicazione della normativa successoria perché la dispensa dall'imputazione avrebbe natura autonoma e non sarebbe stata annullabile dai testamenti successivi salvo revoca espressa; e (2) impugnava la ripartizione delle spese di lite (riferendosi al principio secondo cui le spese per lo scioglimento della comunione vanno in linea di massima a carico della massa ereditaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello ha errato nel ritenere che i testamenti successivi avessero annullato la dispensa dall'imputazione contenuta nella donazione. La Corte suprema ha affermato che la dispensa dall'imputazione costituisce un negozio di ultima volontà autonomo rispetto alla donazione (anche se inserita nella donazione stessa), la cui revoca deve essere espressa; l'attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta automaticamente la revoca della dispensa quando le disposizioni siano compatibili. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo che aveva dichiarato annullata la dispensa dall'imputazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché decida secondo il principio enunciato. Il secondo motivo è stato assorbito; le spese del giudizio di merito saranno regolate dalla corte di rinvio. Inoltre la Cassazione ha enunciato il principio di diritto (ex art. 384 c.p.c.) relativo alla natura e alla revocabilità della dispensa dall'imputazione.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. co.1 n. 3
Norma di legittimità che consente la censura per falsa applicazione della legge; usata come titolo del motivo di cassazione per contestare la corretta interpretazione delle norme successorie applicate dalla Corte d'appello
Richiamato nel motivo per sostenere che la donazione è atto tra vivi e non soggetto alle regole del testamento; la Corte ha comunque riconosciuto che la dispensa dall'imputazione, pur potendo essere contenuta nella donazione, è un negozio autonomo di natura mortis causa
Previsione secondo cui il testamento posteriore incompatibile annulla il precedente; la Cassazione ha stabilito che tale norma non trova applicazione automatica quando la dispensa dall'imputazione è compatibile con l'attribuzione testamentaria della disponibile e, comunque, la revoca della dispensa deve essere espressa
Norma che disciplina la dispensa dall'imputazione: richiede espressità e certezza della volontà; la Corte ha evidenziato che anche la revoca della dispensa deve essere espressa e non può desumersi per implicito
Richiamato sul punto della revocabilità degli atti mortis causa: la Corte ha osservato che la dispensa, essendo negozio di ultima volontà, è revocabile dal disponente ma la revoca deve rispettare i requisiti di forma richiesti
Norma che vieta i patti successori; la Corte ha rilevato che se la dispensa fosse resa irrevocabile dall'accettazione si configurerebbe un patto successorio, vietato, e perciò la dispensa non può essere considerata come tale
Richiamato nel secondo motivo relativo alla ripartizione delle spese; la Cassazione ha assorbito il motivo senza entrare nel merito e ha rinviato la determinazione delle spese alla Corte di rinvio
La Corte ha espresso e motivato un principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: la dispensa dall'imputazione contenuta nella donazione costituisce negozio di ultima volontà, revocabile ma con revoca espressa; l'attribuzione testamentaria della disponibile non annulla automaticamente la dispensa se le disposizioni sono compatibili
Richiamato per disporre che la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
giurisprudenza: Cass. Sez. 2, 26-11-1971 n. 3457
Citata per affermare che la dispensa dall'imputazione crea un evidente vantaggio per il beneficiario, idoneo a incidere sulla quota di legittima
giurisprudenza: Cass. Sez. 2, 29-10-2015 n. 22097
Richiamata per sostenere che la dispensa dall'imputazione è negozio autonomo rispetto alla donazione e può essere contenuta in atto diverso o nello stesso atto
giurisprudenza: Cass. Sez. 2, 6-6-1983 n. 3852
Citata con riferimento al requisito di espressità della dispensa dall'imputazione, che deve emergere con certezza dal contesto
giurisprudenza: Cass. Sez. 1, 27-2-2017 n. 4908 e Cass. Sez. 3, 10-3-2021 n. 6762
Richiamate in relazione alla questione processuale dell'ammissibilità di domande proposte per la prima volta in appello e al principio del giudicato implicito quando il primo grado decide nel merito senza rilevare la tardività
Massime di principio
- La dispensa dall'imputazione, anche se contenuta in un atto di donazione, è un negozio di ultima volontà autonomo rispetto alla donazione stessa: produce effetti in sede successoria e la sua revoca deve essere espressa.
- L'attribuzione testamentaria della quota disponibile ad altro erede non annulla automaticamente una dispensa dall'imputazione preesistente, salvo che vi sia incompatibilità oggettiva e materiale tra le disposizioni (impossibilità di darvi contemporanea esecuzione).
- Se in una donazione è prevista la dizione 'in conto di disponibile con dispensa dall'imputazione', tale disposizione incrementa la posizione del donatario rispetto alla legittima e va interpretata come disposizione mortis causa rilevante per la successione.
- La revoca della dispensa dall'imputazione richiede forma e chiarezza espressa: non è sufficiente desumere la revoca per implicito o da atti successivi non espressi.
- Sul piano processuale, questioni relative all'ammissibilità di domande introdotte in appello e non rilevate in primo grado possono ritenersi assorbite dal giudicato implicito e non essere sollevate in cassazione se non specificamente dedotte come error in procedendo.
- In caso di cassazione parziale per questioni sulla legittima e sulla dispensa, la causa va rinviata al giudice d'appello perché determini gli effetti finanziari e le spese sulla base del principio di diritto enunciato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3313/2024 del 06/02/2024
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3318/2024 del 06/02/2024
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3353/2024 del 06/02/2024
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3354/2024 del 06/02/2024
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3357/2024 del 06/02/2024
- Sentenza civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 3367/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →