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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3353/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Anas ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto all'ing. Carlo Petracca un compenso distinto e autonomo per la revisione tecnico-contabile rispetto al compenso per il collaudo, sostenendo che la revisione contabile è parte integrante dell'attività di collaudo e pertanto deve essere liquidata con un unico compenso. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme quali l'art. 92 d.lgs. 16/2006, l'art. 19-a) della tariffa (legge 143/1949) e gli artt. 187 e 210 del d.P.R. n. 554/1999.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondato il motivo unico e ha interpretato l'art. 210, comma 2, d.P.R. 554/1999 nel senso che il compenso dei collaudatori comprende sia l'effettuazione del collaudo sia la revisione degli atti contabili, essendo l'attività di collaudo un'attività unica e complessa. La sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; la Corte ha disposto anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato altresì la disciplina tariffaria (art. 19-a e 19-b della tariffa) e la giurisprudenza (Sez. U., sent. n. 5140/1998) che confermano la nozione ampia di collaudo.

Norme richiamate

  • art. 210, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    «I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4». (5° comma: "Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento")

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il compenso è unico perché l'attività di collaudo comprende sia le verifiche tecniche sia la revisione degli atti contabili; la revisione non è voce autonoma separata.

  • art. 19-a) della tariffa per le prestazioni professionali (legge 2 marzo 1949, n. 143)

    «Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve o relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.»

    La disposizione conferma che il collaudo ha natura complessa e include anche verifiche contabili e amministrative, giustificando un unico compenso.

  • art. 19-b) della tariffa per le prestazioni professionali (legge 2 marzo 1949, n. 143)

    Testo richiamato nella sentenza relativamente alla regolazione delle competenze quando il professionista è incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri; indica tabelle e percentuali (Tabella C) per le diverse ipotesi.

    La tariffa distingue ipotesi di collaudo ma prevede comunque la regolazione delle competenze nell'ambito di un'unica voce tariffaria (Tabella C), coerente con la nozione unitaria del compenso.

  • art. 187, d.P.R. n. 554/1999

    «Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte... Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto... Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore...»

    La norma definisce l'oggetto del collaudo includendo espressamente la verifica della contabilità e delle riserve, rafforzando l'interpretazione dell'unicità del compenso.

  • art. 92, d.lgs. 16/2006

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di doglianza, ma la decisione della Corte si è fondata primariamente sull'interpretazione dell'art. 210 e delle norme tariffarie e sulla giurisprudenza; la sentenza non valorizza l'art. 92 come fonte decisiva per separare compensi.

  • Sez. U., Sentenza n. 5140 del 22/05/1998 (giurisprudenza)

    La Corte ha richiamato questa pronuncia per la nozione ampia di collaudo: il collaudatore deve valutare sia la conformità tecnica sia gli aspetti contabili e d'ammontare del credito dell'appaltatore, confermando la tesi dell'unicità dell'attività e del compenso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di appalto pubblico il 'collaudo' va inteso in senso ampio: comprende sia le verifiche tecniche sia la revisione degli atti contabili; pertanto, salvo norma espressa in contrario, la remunerazione deve essere unica.
  • Per determinare se una prestazione è autonoma rispetto al collaudo occorre verificare testualmente la normativa di riferimento (d.P.R. 554/1999 e la tariffa professionale) e la natura dell'incarico conferito: l'esistenza di una norma che include espressamente la revisione contabile nel collaudo tende a escludere liquidazioni separative.
  • Le tariffe professionali (Tabella C e artt. 19-a, 19-b) sono strumento fondamentale per la liquidazione dei compensi del collaudatore: la contestazione di voci aggiuntive richiede un chiaro fondamento normativo o convenzionale.
  • Per i collaudi in corso d'opera è previsto un aumento percentuale del compenso (art. 210, 5° comma: +20%): in situazioni analoghe occorre applicare tale maggiorazione quando sussistono le condizioni normative.
  • Se le parti intendono che la revisione contabile sia remunerata separatamente, è necessario un chiaro accordo contrattuale o una disposizione normativa che disponga la separazione; la mera esecuzione di attività contabili non vale a giustificare automaticamente una voce autonoma di compenso.
  • In contenziosi simili, è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Sez. U.) che interpreta il collaudo come attività complessa e unitaria: questa linea giurisprudenziale è decisiva per l'interpretazione restrittiva di richieste di compensi separati.

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