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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3318/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione della misura e del criterio di determinazione dei compensi professionali per l'incarico di Presidente della commissione di collaudo della Diga Blufi. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'intero compenso calcolato secondo la tariffa professionale (art.7 L.143/1949), mentre l'Ente sosteneva che, secondo l'art.7 L.R. 21/1985, l'incarico a commissione comporta che il compenso unico spettante alla commissione sia frazionato tra i componenti e che si riconosca solo il rimborso delle spese documentate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Santi Rizzo e ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Palermo. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile l’art.7 della L.R. 21/1985 (nella formulazione vigente ratione temporis), interpretando l'atto di incarico come conforme alla disciplina regionale e quindi riconoscendo al ricorrente solo una quota del compenso unitario spettante all’intera Commissione e il rimborso delle spese solo se documentate. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla presunta nullità per mancato contraddittorio e alla violazione del giudicato, nonché infondati i rilievi sulla prevalenza della legge professionale statale. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo relativo all'erroneo calcolo della CTU. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (pari ad € 7.200,00 oltre oneri) e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • Legge 23 febbraio 1949, n. 143 - art. 7

    "quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa"

    La Corte rileva che questa norma statale non ha valore assolutamente imperativo in senso insuperabile: è derogabile dalle parti. Tuttavia non è stata ritenuta applicabile al caso concreto perché l'atto di incarico è stato interpretato come conforme alla disciplina regionale che prevede la frazionabilità del compenso per incarichi collegiali nell'ambito delle opere di interesse regionale.

  • Legge Regionale Sicilia 21/1985 - art. 7 (comma nono)

    "l'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio"

    La Corte ha ritenuto la norma regionale applicabile ratione temporis e di carattere vincolante nell'ambito delle opere pubbliche di interesse regionale, con l'effetto di limitare la misura e il criterio di calcolo del compenso riconosciuto ai singoli componenti della commissione.

  • Legge Regionale Sicilia 21/1985 - art. 26

    "rimborso delle spese del collaudo solo se documentate"

    Interpretata come disposizione vincolante per gli enti regionali/ente regionale vigilato: le spese di collaudo sono riconosciute solo se documentate, con esclusione di rimborsi forfettari in luogo di documentazione.

  • Legge Regionale Sicilia 21/1985 - art. 8

    Prevede le modalità di affidamento degli incarichi con apposita delibera dell'ente interessato; la Corte ha ritenuto rilevante la natura pubblica e formale dell'affidamento nell'escludere che comportamenti successivi potessero conformare l'incarico a criteri diversi.

  • Legge Regionale Sicilia 21/1985 - art. 5 e art. 3

    Richiamate dalla Corte per ricostruire il quadro normativo regionale che disciplina la programmazione, il finanziamento e le competenze relative alle opere pubbliche regionali, giustificando le finalità di contenimento e prevedibilità dei costi tecnici.

  • D.M. 22/6/1955, n. 22608 (Disciplinare tipo)

    Richiamato come riferimento normativo per il rimborso delle spese tecniche; la L.R. rinvia a tali criteri per la quantificazione delle spettanze nelle progettazioni e direzioni lavori.

  • Codice Civile - artt. 1362 e 1370 c.c.

    Riferiti nei motivi di ricorso in ordine all'interpretazione del contratto e al comportamento successivo delle parti; la Corte ha ritenuto legittima la propria interpretazione dell'atto di incarico e ha escluso efficacia decisiva del pagamento di acconti da parte dell'ente pubblico.

  • Legge 27 maggio 1977, n. 404 - art. 6 (richiamo giurisprudenziale)

    Citate in giurisprudenza richiamata dalla Corte per spiegare che la disciplina statale sui minimi tariffari è stata interpretata come derogabile in certe ipotesi, con limitazioni in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione.

  • Costituzione Italiana - art. 117 (richiami costituzionali e Statuto regionale)

    Utilizzato per verificare la competenza legislativa regionale: la Corte ha ritenuto che la disciplina regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale rientrava nella competenza statutaria/regolamentare della Regione Sicilia e che la norma era compatibile con i limiti costituzionali.

Massime di principio

  • Quando l'incarico riguarda opere ricadenti nell'ambito di competenza regionale, verificare se la disciplina regionale prevede regole specifiche (anche limitative) sui criteri di calcolo dei compensi: tale disciplina può prevalere nell'ambito territoriale e materiale di competenza.
  • La clausola contrattuale che richiama la tariffa professionale statale non è automaticamente idonea a derogare una disciplina regionale imperativa o settoriale vigente all'epoca: occorre valutare il testo letterale dell'atto e il quadro normativo applicabile.
  • La norma statale che attribuisce a ciascun membro del collegio l'intero compenso (art.7 L.143/1949) non è sempre inderogabile nei rapporti con enti pubblici e può essere efficacemente disciplinata dalla normativa regionale ove questa rientri nella competenza legislativa regionale per lavori di interesse regionale.
  • Il comportamento successivo dell'ente pubblico (es. pagamenti di acconti calcolati secondo una certa regola) non necessariamente modifica o integra il contenuto formale di un incarico conferito secondo procedure vincolate dalla normativa regionale; la natura pubblica e formale dell'atto di affidamento è determinante.
  • In fase processuale, se la questione relativa all'applicabilità di una norma regionale è stata dedotta nei gradi precedenti, il giudice d'appello può interpretare il contratto e applicare la normativa senza rimettere la questione al contraddittorio ex novo, purché non si configuri una declaratoria di nullità pronunciata d'ufficio che richieda contraddittorio.
  • Quando si contrattano compensi per prestazioni collegate a programmi di spesa pubblica regionali, è essenziale verificare la finalità pubblica delle norme (contenimento e prevedibilità dei costi) che possono giustificare limiti al riconoscimento di compensi rispetto alle tariffe professionali ordinarie.

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